Art. 23 
 
 
                 Persone politicamente esposte PEPs 
 
  1. Le persone residenti  in  altri  Stati  comunitari  o  in  Stati
extracomunitari che rivestono o hanno  rivestito  importanti  cariche
pubbliche sono considerati a piu'  alto  rischio  di  riciclaggio  in
quanto maggiormente esposti  a  potenziali  fenomeni  di  corruzione,
unitamente ai relativi familiari e alle persone che notoriamente sono
loro legate. 
  2. La qualificazione come PEPs assume rilievo per il  cliente,  per
il beneficiario e per il titolare effettivo. 
  3. Ciascuna impresa definisce le procedure  per  verificare  se  il
cliente, il  beneficiario  o  il  titolare  effettivo  rientri  nella
nozione di persona politicamente esposta; l'intensita' e l'estensione
delle verifiche vanno rapportate al grado  di  rischio  associato  ai
diversi rapporti continuativi ed  operazioni  richieste,  secondo  il
principio di proporzionalita'. Al fine  di  individuare  se  un  dato
cliente, beneficiario o titolare effettivo rientri nella  nozione  di
PEPs, le imprese, oltre ad ottenere le  pertinenti  informazioni  dal
cliente o dal beneficiario, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad
esempio  siti  Internet  ufficiali  delle  autorita'  dei  Paesi   di
provenienza, database di natura commerciale. 
  4. Qualora il cliente, il  beneficiario  o  il  titolare  effettivo
rientri nella definizione  di  PEPs,  l'avvio,  la  prosecuzione  del
rapporto  continuativo,  ovvero  l'operazione  sono  autorizzati  dal
direttore generale ovvero da una  persona  che  svolga  una  funzione
equivalente ovvero da persona appartenente all'alta direzione a  cio'
delegata.   I   soggetti   cui    e'    demandata    l'autorizzazione
all'instaurazione  dei  rapporti  decidono  in  merito  all'eventuale
successiva perdita dello status di persona  politicamente  esposta  e
alla  conseguente  applicazione  di  misure  ordinarie  di   adeguata
verifica. 
  5. Le imprese, sulla base  di  un  approccio  basato  sul  rischio,
valutano se  applicare  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica  a
soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano  cessato
di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno. 
  6. Nel caso di operazioni  o  rapporti  continuativi  con  PEPs  le
imprese adottano misure adeguate per stabilire  l'origine  dei  fondi
impiegati nel rapporto o nell'operazione. A tal fine,  con  grado  di
approfondimento proporzionale al rischio di riciclaggio, acquisiscono
una specifica attestazione del cliente e verificano  le  informazioni
sulla base di documenti pubblicamente  disponibili  e/o  in  base  ad
attestazioni di soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto. 
  7. Il controllo costante nel corso del rapporto  va  effettuato  in
misura piu' intensa e  frequente  di  quella  applicata  ai  rapporti
caratterizzati  da  piu'  basso   rischio   di   riciclaggio   e   di
finanziamento del terrorismo. 
  8. Qualora l'impresa non sia in grado  di  ottenere  i  dati  e  le
informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilita'
degli stessi, non da' corso all'operazione,  non  avvia  il  rapporto
continuativo ovvero pone fine al rapporto gia' in essere e valuta  se
effettuare una segnalazione di operazione sospetta. 
  9. Le  imprese  definiscono  le  procedure  per  verificare  se  il
cliente, il  beneficiario  o  il  titolare  effettivo  residenti  sul
territorio nazionale siano persone  che  occupano  o  hanno  occupato
importanti  cariche  pubbliche  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'Allegato tecnico del decreto. Ove l'operativita' con tali persone
presenti un elevato rischio di riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo, le imprese applicano le previsioni del presente  articolo
anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro
con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami.