Art. 23 Persone politicamente esposte PEPs 1. Le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche sono considerati a piu' alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, unitamente ai relativi familiari e alle persone che notoriamente sono loro legate. 2. La qualificazione come PEPs assume rilievo per il cliente, per il beneficiario e per il titolare effettivo. 3. Ciascuna impresa definisce le procedure per verificare se il cliente, il beneficiario o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; l'intensita' e l'estensione delle verifiche vanno rapportate al grado di rischio associato ai diversi rapporti continuativi ed operazioni richieste, secondo il principio di proporzionalita'. Al fine di individuare se un dato cliente, beneficiario o titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, le imprese, oltre ad ottenere le pertinenti informazioni dal cliente o dal beneficiario, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorita' dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale. 4. Qualora il cliente, il beneficiario o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEPs, l'avvio, la prosecuzione del rapporto continuativo, ovvero l'operazione sono autorizzati dal direttore generale ovvero da una persona che svolga una funzione equivalente ovvero da persona appartenente all'alta direzione a cio' delegata. I soggetti cui e' demandata l'autorizzazione all'instaurazione dei rapporti decidono in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. 5. Le imprese, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno. 6. Nel caso di operazioni o rapporti continuativi con PEPs le imprese adottano misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione. A tal fine, con grado di approfondimento proporzionale al rischio di riciclaggio, acquisiscono una specifica attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto. 7. Il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura piu' intensa e frequente di quella applicata ai rapporti caratterizzati da piu' basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Qualora l'impresa non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilita' degli stessi, non da' corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto gia' in essere e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. 9. Le imprese definiscono le procedure per verificare se il cliente, il beneficiario o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto. Ove l'operativita' con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le imprese applicano le previsioni del presente articolo anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami.