Art. 31 
 
 
  Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
  1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei  conti,»  sono  inserite  le
seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  54-bis,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "1. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
          calunnia o diffamazione, ovvero per  lo  stesso  titolo  ai
          sensi  dell'art.  2043  del  codice  civile,  il   pubblico
          dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte dei conti, o all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
          (ANAC), ovvero riferisce al  proprio  superiore  gerarchico
          condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
          del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'  essere   sanzionato,
          licenziato o  sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria,
          diretta o indiretta, avente  effetti  sulle  condizioni  di
          lavoro per motivi collegati direttamente  o  indirettamente
          alla denuncia.".