Art. 36 
 
 
Monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi   a   infrastrutture
                strategiche e insediamenti produttivi 
 
  1. Per i lavori di cui alla Parte  II,  Titolo  III,  Capo  IV  del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  il  controllo  dei  flussi  finanziari  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera  e),  del  medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla  deliberazione  5
maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato   Interministeriale   per   la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza  alle  modalita'  di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45  del  2011
del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni  contenute   nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le modalita'  di  controllo  dei  flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata  deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma  3,
lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i
tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai  decreti
legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n.  229,  e
dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 
  4. Alla copertura degli oneri necessari per  l'implementazione  del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota  di  pari
importo  del  fondo  di  cui  all'art.   2,   comma   6-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per  la
medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. Le risorse derivanti dall'attuazione  dell'art.  176,  comma  3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n.  163,  a  decorrere  dall'anno  2014  sono  versate  dai  soggetti
aggiudicatari, annualmente e  fino  alla  messa  in  esercizio  degli
interventi, nella quota dello 0,0006  per  cento  dell'importo  degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000  euro  annui  complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema  di  monitoraggio  di
cui al presente articolo. Tali risorse sono  trasferite  ad  apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art.  161,  comma  6-bis,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "6-bis.  Per  consentire  il  monitoraggio  finanziario
          delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE
          (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
          tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
          dalle pubbliche amministrazioni  come  definite  secondo  i
          criteri  di  contabilita'  nazionale   SEC   95,   dovranno
          procedere per i  loro  pagamenti  in  base  alle  procedure
          previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
          anche  il  CUP  (Codice  unico  di  progetto)  sui  mandati
          informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.". 
              Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
              a)  alle  attivita'  necessarie  all'approvazione   del
          progetto definitivo da parte del CIPE, ove  detto  progetto
          non sia stato posto a base di gara; 
              b) all'approvazione  del  progetto  esecutivo  e  delle
          varianti; 
              c) alla alta  sorveglianza  sulla  realizzazione  delle
          opere; 
              d) al collaudo delle stesse; 
              e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
          competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
          repressione della criminalita', finalizzati  alla  verifica
          preventiva del programma di esecuzione dei lavori in  vista
          del successivo monitoraggio di tutte le fasi di  esecuzione
          delle opere e dei soggetti che le realizzano.  I  contenuti
          di tali accordi sono definiti dal  CIPE  sulla  base  delle
          linee guida indicate  dal  Comitato  di  coordinamento  per
          l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai  sensi
          dell'art. 180 del codice e del decreto dell'interno in data
          14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 5 marzo 2004, in ogni  caso  prevedendo  l'adozione  di
          protocolli di legalita' che comportino clausole  specifiche
          di  impegno,  da  parte  dell'impresa   aggiudicataria,   a
          denunciare  eventuali  tentativi  di  estorsione,  con   la
          possibilita'     di     valutare      il      comportamento
          dell'aggiudicatario ai fini della successiva  ammissione  a
          procedure ristrette della medesima stazione  appaltante  in
          caso  di  mancata  osservanza  di  tali  prescrizioni.   Le
          prescrizioni del CIPE a cui si uniformano  gli  accordi  di
          sicurezza sono vincolanti per i  soggetti  aggiudicatori  e
          per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire  i
          relativi obblighi a  carico  delle  imprese  interessate  a
          qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.  Le  misure
          di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e  repressione   di
          tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
          dei   flussi   finanziari   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
          parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art.  175
          e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita'
          di finanza di progetto. Il  CIPE  definisce,  altresi',  lo
          schema  di  articolazione  del  monitoraggio   finanziario,
          indicando i soggetti sottoposti a tale forma di  controllo,
          le   modalita'   attraverso   le   quali   esercitare    il
          monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni
          finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo  anche
          indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai
          sensi dell'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  3  maggio
          1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
          luglio 1991, n. 197. Gli  oneri  connessi  al  monitoraggio
          finanziario sono ricompresi  nell'aliquota  forfettaria  di
          cui al comma 20.".. 
              La  delibera  5  maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato
          Interministeriale per la Programmazione  Economica  (CIPE),
          recante "Relazioni sul  sistema  monitoraggio  investimenti
          pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al
          primo e al secondo  semestre  2010",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2011, n. 234. 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,
          recante "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a),  b),
          c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
          valutazione   degli   investimenti   relativi   ad    opere
          pubbliche",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   6
          febbraio 2012, n. 30. 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
          recante "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
          g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti", e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              La delibera 26  ottobre  2012,  n.  124,  del  Comitato
          Interministeriale per la Programmazione  Economica  (CIPE),
          recante "Relazioni sul  Sistema  Monitoraggio  Investimenti
          Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto  (CUP),  relative
          al primo e secondo  semestre  2011",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2013, n. 50. 
              Si riporta il testo dell'art. 2,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie": 
              "6-sexies. A decorrere dal termine di  proroga  fissato
          dall'art. 1, comma 1, del presente  decreto,  il  Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura previsto dall' art. 4, comma 1, del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
          1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' art.  1,
          comma 1,  della  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  sono
          unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura»,  costituito  presso  il  Ministero
          dell'interno, che e' surrogato nei  diritti  delle  vittime
          negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
          per i predetti  fondi  unificati  e  subentra  in  tutti  i
          rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
          l'alimentazione del Fondo  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall' art. 14, comma 11,
          della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' art. 18,  comma  1,
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' art. 1,  comma
          1, della legge 22 dicembre 1999, n.  512.  E'  abrogato  l'
          art. 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.  Entro  il
          termine di tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con  regolamento
          adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
          provvede  ad  adeguare,   armonizzare   e   coordinare   le
          disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.  455,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001,  n.
          284.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma   1,   del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  131,  recante
          "Misure urgenti per garantire la sicurezza  dei  cittadini,
          per assicurare la funzionalita'  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco e di altre strutture  dell'Amministrazione
          dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per  il
          Servizio civile": 
              "1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive e dell'usura di cui all'art. 2,  comma  6-sexies,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  resesi
          disponibili al termine di  ogni  esercizio  finanziario  ed
          accertate,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  riassegnate,  previo   versamento   all'entrata   del
          bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.".