Art. 38 
 
 
                Comitato nazionale per la protezione 
               degli animali usati a fini scientifici 
 
  1. Senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  e'
istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e  le
attivita' di segreteria, il  Comitato  nazionale  per  la  protezione
degli animali usati a fini scientifici. 
  2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 
  a) consulenza alle autorita' competenti ed agli organismi  preposti
al benessere degli animali su  questioni  relative  all'acquisizione,
all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali
nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche; 
  b) scambio, con i comitati degli  altri  paesi  dell'Unione,  delle
informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al  benessere
degli animali e sulla valutazione del progetto, e  condividendone  le
migliori pratiche. 
  3. Il Comitato e' composto da: 
  a) un rappresentante del Ministero; 
  b) due rappresentanti della facolta' di medicina veterinaria; 
  c)  due  rappresentanti  delle   facolta'   di   altre   discipline
scientifiche; 
  d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; 
  e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 
  f)  un  rappresentante  del  Centro  di  referenza  per  i   metodi
alternativi  benessere  e   cura   degli   animali   da   laboratorio
dell'Istituto  zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e
dell'Emilia-Romagna. 
  4.  Il  Comitato  puo'  avvalersi  di  esperti  in  relazione  agli
specifici ambiti di trattazione. 
  5. La partecipazione al  Comitato  e'  a  titolo  gratuito  e  agli
esperti e ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.   Al
funzionamento del Comitato  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  6. I risultati dell'attivita'  del  Comitato  sono  pubblicati  sul
portale del Ministero.