Art. 16 
 
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie
     dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
1° agosto al 15 settembre di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno». 
  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e'  aggiunto
il seguente: 
  «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli  avvocati  e  procuratori
dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge  23
dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,   amministrativi,
contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato
hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a
decorrere dall'anno 2015. 
  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure
organizzative conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 1 e 2.