Art. 23 
 
 
          Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate 
            nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARK 
 
  1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni, le parole: «posti al  di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti:
«, ovunque siano ubicati». 
 
          Note all'art. 23: 
              Il testo dell'articolo 28 del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2011, n. 155, come modificato dalla  presente  legge  cosi'
          recita: 
              "Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei
          carburanti 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il  fondo  per
          la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione   dei
          carburanti  e'   altresi'   destinato   all'erogazione   di
          contributi sia per la  chiusura  di  impianti  di  soggetti
          titolari di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
          integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia
          per i costi ambientali di ripristino dei luoghi  a  seguito
          di chiusura di impianti di distribuzione.  Tali  specifiche
          destinazioni sono ammesse per un periodo  non  eccedente  i
          tre esercizi annuali successivi alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'   determinata
          l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1,  sia  della
          nuova contribuzione al fondo di cui allo  stesso  comma  1,
          per un periodo non superiore a tre anni,  articolandola  in
          una componente fissa per ciascuna tipologia di  impianto  e
          in una variabile in funzione  dei  litri  erogati,  tenendo
          altresi' conto della densita' territoriale  degli  impianti
          all'interno del medesimo bacino di utenza. 
              3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano emanano  indirizzi  ai  comuni  per  la
          chiusura effettiva degli impianti dichiarati  incompatibili
          ai  sensi  del  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
          criteri  di  incompatibilita'  successivamente  individuati
          dalle normative regionali di settore. (217) 
              4. Comunque, i Comuni che non abbiano  gia'  provveduto
          all'individuazione  ed   alla   chiusura   degli   impianti
          incompatibili ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei
          criteri  di  incompatibilita'  successivamente  individuati
          dalle normative regionali di  settore,  provvedono  in  tal
          senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  dandone
          comunicazione alla regione ed al Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'
          prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione
          della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  in  misura
          determinata col decreto di cui al comma  2.  I  Comuni  non
          rilasciano   ulteriori   autorizzazioni   o   proroghe   di
          autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. 
              5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la
          qualita' dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento
          della rete distributiva, gli impianti di distribuzione  dei
          carburanti devono essere dotati di apparecchiature  per  la
          modalita' di  rifornimento  senza  servizio  con  pagamento
          anticipato. 
              6. L'adeguamento di cui al  comma  5  e'  consentito  a
          condizione che l'impianto sia compatibile  sulla  base  dei
          criteri di cui al  comma  3.  Per  gli  impianti  esistenti
          l'adeguamento ha  luogo  entro  il  31  dicembre  2012.  Il
          mancato  adeguamento  entro  tale  termine   comporta   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   determinare   in
          rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo  di
          1.000 euro a un massimo di 5.000  euro  per  ogni  mese  di
          ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
          costituisce   causa   di   decadenza    dell'autorizzazione
          amministrativa  di   cui   all'articolo   1   del   decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal  comune
          competente. 
              7.  Non  possono   essere   posti   specifici   vincoli
          all'utilizzo  di  apparecchiature  per  la   modalita'   di
          rifornimento  senza  servizio  con  pagamento   anticipato,
          durante le ore in  cui  e'  contestualmente  assicurata  la
          possibilita' di rifornimento  assistito  dal  personale,  a
          condizione che venga effettivamente mantenuta  e  garantita
          la  presenza  del  titolare  della  licenza  di   esercizio
          dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza  o
          di suoi dipendenti  o  collaboratori.  Nel  rispetto  delle
          norme  di  circolazione  stradale,  presso   gli   impianti
          stradali  di  distribuzione  carburanti  ,  ovunque   siano
          ubicati non possono  essere  posti  vincoli  o  limitazioni
          all'utilizzo continuativo, anche  senza  assistenza,  delle
          apparecchiature per  la  modalita'  di  rifornimento  senza
          servizio con pagamento anticipato. 
              8.  Al  fine  di  incrementare  la   concorrenzialita',
          l'efficienza del mercato e  la  qualita'  dei  servizi  nel
          settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,  e'
          sempre consentito in tali impianti: 
              a) l'esercizio dell'attivita'  di  somministrazione  di
          alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo  restando  il
          rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
          e  6,  e  il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionali  di   cui   all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
              b) l'esercizio dell'attivita' di un  punto  di  vendita
          non esclusivo di quotidiani e  periodici  senza  limiti  di
          ampiezza della  superficie,  nonche',  tenuto  conto  delle
          disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre
          1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
          rispetto delle norme  e  delle  prescrizioni  tecniche  che
          disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera,  presso  gli  impianti  di  distribuzione
          carburanti  con  una  superficie  minima  di  500   mq,   a
          condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
          urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali
          impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi,
          diversi  da  quelli  al  servizio  della  distribuzione  di
          carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a
          30 mq; 
              c) la vendita di ogni bene  e  servizio,  nel  rispetto
          della vigente normativa relativa  al  bene  e  al  servizio
          posto in vendita, a condizione che  l'ente  proprietario  o
          gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
          di sicurezza stradale. 
              9. Alla lettera b) del  comma  3  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono  soppresse
          le seguenti parole: "con il  limite  minimo  di  superficie
          pari a metri quadrati 1500". 
              10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere  a),  b)  e
          c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
          esistenti, sono  esercitate  dai  soggetti  titolari  della
          licenza di  esercizio  dell'impianto  di  distribuzione  di
          carburanti  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  di  finanza,
          salvo rinuncia del titolare  della  licenza  dell'esercizio
          medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento  delle
          predette attivita'. Limitatamente  alle  aree  di  servizio
          autostradali  possono  essere  gestite   anche   da   altri
          soggetti, nel caso in cui tali  attivita'  si  svolgano  in
          locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza
          di esercizio. In ogni caso sono  fatti  salvi  gli  effetti
          delle convenzioni di subconcessione in corso alla data  del
          31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi  con  procedure
          competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
          secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti di cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai
          commi 8, 9 e 10. 
              12.  Fermo  restando  quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo  11  febbraio  1998,  n.   32,   e   successive
          modificazioni, e dalla  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  in
          aggiunta agli attuali contratti  di  comodato  e  fornitura
          ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,   alla
          scadenza dei contratti esistenti, o  in  qualunque  momento
          con assenso delle parti, differenti tipologie  contrattuali
          per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti  di
          distribuzione  carburanti,  nel  rispetto  delle  normative
          nazionale e europea,  e  previa  definizione  negoziale  di
          ciascuna  tipologia  mediante  accordi   sottoscritti   tra
          organizzazioni   di   rappresentanza   dei   titolari    di
          autorizzazione o concessione  e  dei  gestori  maggiormente
          rappresentative,   depositati   inizialmente   presso    il
          Ministero dello sviluppo economico entro il termine del  31
          agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta
          giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro  il
          termine sopra richiamato  non  siano  stati  stipulati  gli
          accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle  parti
          puo' chiedere al Ministero dello  sviluppo  economico,  che
          provvede nei  successivi  novanta  giorni,  la  definizione
          delle  suddette  tipologie  contrattuali.  Tra   le   forme
          contrattuali di  cui  sopra  potra'  essere  inclusa  anche
          quella relativa a condizioni di vendita  non  in  esclusiva
          relative ai gestori degli  impianti  per  la  distribuzione
          carburanti  titolari  della  sola  licenza  di   esercizio,
          purche' comprendano adeguate condizioni economiche  per  la
          remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio. 
              12-bis.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionale   e
          europea  e  delle  clausole  contrattuali   conformi   alle
          tipologie  di  cui  al  comma  12,   sono   consentite   le
          aggregazioni di gestori di  impianti  di  distribuzione  di
          carburante finalizzate allo  sviluppo  della  capacita'  di
          acquisto  all'ingrosso  di  carburanti,   di   servizi   di
          stoccaggio e di trasporto dei medesimi. 
              12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
          per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio,
          del 14 settembre 2009, che  stabilisce  l'obbligo  per  gli
          Stati membri di mantenere un livello minimo  di  scorte  di
          petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'
          stabiliti i criteri  per  la  costituzione  di  un  mercato
          all'ingrosso dei carburanti. 
              13. In ogni momento  i  titolari  degli  impianti  e  i
          gestori degli stessi, da soli o in societa' o  cooperative,
          possono accordarsi per l'effettuazione del  riscatto  degli
          impianti  da  parte  del  gestore  stesso,  stabilendo   un
          indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti,  degli
          ammortamenti  in  relazione  agli  eventuali  canoni   gia'
          pagati, dell'avviamento e degli  andamenti  del  fatturato,
          secondo criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              14. I  nuovi  contratti  di  cui  al  comma  12  devono
          assicurare al gestore condizioni contrattuali  eque  e  non
          discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.".