Art. 10 
 
Disposizioni penali in materia di  accordo  di  ristrutturazione  con
  intermediari finanziari e convenzione di moratoria 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 236: 
      1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato  preventivo»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «e,   accordo   di   ristrutturazione   con
intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»; 
      2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo»  sono
aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo  di
ristrutturazione con intermediari  finanziari  o  il  consenso  degli
intermediari finanziari  alla  sottoscrizione  della  convenzione  di
moratoria»; 
      3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso  di
accordo  di  ristrutturazione  con  intermediari  finanziari   o   di
convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni  previste  dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»; 
    b)  all'articolo   236-bis,   primo   comma,   dopo   le   parole
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 236 e 236-bis  del
          citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati
          alla presente legge:: 
              "Art.  236.  (Concordato  preventivo  e,   accordo   di
          ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione
          di moratoria e amministrazione controllata) 
              E' punito con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni
          l'imprenditore, che, al solo scopo di essere  ammesso  alla
          procedura  di   concordato   preventivo   o   di   ottenere
          l'omologazione  di  un  accordo  di  ristrutturazione   con
          intermediari finanziari o il  consenso  degli  intermediari
          finanziari  alla  sottoscrizione   della   convenzione   di
          moratoria di amministrazione controllata, siasi  attribuito
          attivita'   inesistenti,   ovvero,   per   influire   sulla
          formazione delle maggioranze,  abbia  simulato  crediti  in
          tutto o in parte inesistenti. 
              Nel caso di concordato preventivo o di  amministrazione
          controllata, si applicano: 
              1)  le  disposizioni  degli  artt.  223  e   224   agli
          amministratori, direttori generali, sindaci  e  liquidatori
          di societa'; 
              2)  la  disposizione  dell'art.  227   agli   institori
          dell'imprenditore; 
              3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario
          del   concordato    preventivo    o    dell'amministrazione
          controllata; 
              4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. 
              Nel   caso   di   accordo   di   ristrutturazione   con
          intermediari finanziari o di convenzione di  moratoria,  si
          applicano  le  disposizioni  previste  dal  secondo  comma,
          numeri 1), 2) e 4)." 
              "Art. 236-bis. (Falso in attestazioni e relazioni) 
              Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di
          cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d),  161,  terzo
          comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone
          informazioni false ovvero omette di  riferire  informazioni
          rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni
          e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
              Se il fatto  e'  commesso  al  fine  di  conseguire  un
          ingiusto  profitto  per  se'  o  per  altri,  la  pena   e'
          aumentata. 
              Se dal fatto consegue un danno per i creditori la  pena
          e' aumentata fino alla meta'."