Art. 8 
 
 
        Soggetti gia' sottoposti ad altre forme di controllo 
 
  1. Le disposizioni del  Titolo  V,  t.u.b.,  non  si  applicano  ai
soggetti che esercitano l'attivita' di concessione  di  finanziamenti
in  base  a  speciali  disposizioni  di  legge  dello  Stato  e  sono
sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione
centrale dello Stato o di enti pubblici  territoriali  sull'attivita'
svolta  non  limitate  ai  profili   di   legittimita',   ma   estese
all'efficacia, coerenza ed economicita' della gestione. Si ravvisa la
sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti: 
    a) definizione delle priorita' e degli obiettivi della gestione; 
    b)  approvazione  dei   documenti   previsionali   di   gestione,
dell'organizzazione aziendale, dello statuto; 
    c) definizione di singoli atti di  gestione,  anche  mediante  il
rilascio di  autorizzazioni,  di  pareri  preventivi  e  approvazioni
successive. 
  2. La sussistenza delle forme di controllo  di  cui  al  precedente
comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il riferimento al Titolo  V  del  citato  decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  vedasi  nelle  note   alle
          premesse.