Art. 8 Soggetti gia' sottoposti ad altre forme di controllo 1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attivita' svolta non limitate ai profili di legittimita', ma estese all'efficacia, coerenza ed economicita' della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti: a) definizione delle priorita' e degli obiettivi della gestione; b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell'organizzazione aziendale, dello statuto; c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni successive. 2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Note all'art. 8: - Per il riferimento al Titolo V del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.