Art. 9 Soggetti che hanno cessato l'attivita' 1. I soggetti, gia' iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l'esercizio di attivita' finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attivita' riservata precedentemente svolta, purche' non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali ne' a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.
Note all'art. 9: - Per il riferimento al testo degli articoli 106 e 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse. - Per il riferimento al testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle note all'art. 4.