Art. 9 
 
 
               Soggetti che hanno cessato l'attivita' 
 
  1. I soggetti, gia' iscritti  nell'elenco  generale  o  nell'elenco
speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b.,  vigenti  alla  data
del 4 settembre 2010, che abbiano cessato  l'esercizio  di  attivita'
finanziarie riservate e modificato  il  proprio  oggetto  sociale  ai
sensi dell'articolo 10, commi 5  e  6,  del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il  pagamento  dei
crediti    derivanti    dall'esercizio    dell'attivita'    riservata
precedentemente  svolta,  purche'  non  procedano  a  novazione   del
rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali  ne'
a  sostituzione  della  controparte  del  rapporto,  fatta  salva  la
sostituzione del debitore per effetto  dell'attivazione  di  garanzie
ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini  di
pagamento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il riferimento al testo degli articoli 106 e  107
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle
          note alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dei  commi  5  e  6
          dell'articolo 10 del decreto legislativo n.  141  del  2010
          vedasi nelle note all'art. 4.