Art. 17 
 
 
                               Elenco 
 
  1. L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco  di  cui  all'articolo
26,  comma  3,  della  legge  istitutiva,  a   domanda   del   legale
rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri  e
i parametri fissati dal Comitato congiunto. La  domanda  puo'  essere
presentata anche da  soggetti  costituiti  secondo  l'ordinamento  di
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea.  L'Agenzia  verifica   la
documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni  presso
l'organizzazione richiedente, la sussistenza e  il  mantenimento  dei
requisiti. 
  2. Per l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e  il  suo
mantenimento, l'Agenzia verifica, secondo modalita' e criteri fissati
dal Comitato congiunto entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente statuto, che i soggetti di cui al presente articolo: 
  a)  agiscano  con  modalita'  conformi  ai  principi  della   legge
istitutiva e rispettino gli standard  internazionali  in  materia  di
diritti umani, responsabilita' sociale e tutela ambientale; 
  b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per  debiti
certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti
da revoca di contributi; 
  c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o
malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle  loro
attivita'; 
  d) abbiano finalita' statutarie  connesse  alla  cooperazione  allo
sviluppo. 
  3. L'Agenzia verifica il mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'
delle organizzazioni  non  governative  iscritte  all'Anagrafe  unica
delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva.
L'Agenzia comunica all'Agenzia delle  entrate  la  perdita  da  parte
delle organizzazioni di  cui  al  presente  comma  dei  requisiti  di
idoneita' o di iscrizione all'elenco di  cui  all'articolo  26  della
legge istitutiva, ai fini  della  cancellazione  dall'Anagrafe  unica
delle ONLUS. 
  4. L'Agenzia verifica lo svolgimento dell'attivita' di cooperazione
allo sviluppo e solidarieta'  internazionale,  anche  all'estero,  in
relazione all'applicazione dei benefici fiscali di  cui  all'articolo
26,  comma  5,  della  legge  istitutiva,  nonche'  in  relazione  al
mantenimento dei requisiti necessari per  l'iscrizione  nell'Anagrafe
unica delle ONLUS. A tal fine l'Agenzia: 
  a) comunica all'Agenzia  delle  entrate  i  soggetti  per  i  quali
risulta il mancato svolgimento dell'attivita'  di  cooperazione  allo
sviluppo e solidarieta' internazionale; 
  b) fornisce le informazioni richieste  dall'Agenzia  delle  entrate
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo; 
  c) supporta, nell'ambito delle attivita' e finalita'  di  cui  alla
legge  istitutiva,  l'Agenzia  delle  entrate  nella  verifica  delle
attivita' svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti  della
cooperazione allo sviluppo. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'articolo 26 della citata legge  n.  125
          del 2014, e' il seguente: 
                "Art. 26. (Organizzazioni della  societa'  civile  ed
          altri soggetti senza finalita'  di  lucro)  -  1.  L'Italia
          promuove la partecipazione alla cooperazione allo  sviluppo
          delle organizzazioni  della  societa'  civile  e  di  altri
          soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio
          di sussidiarieta'. 
              2. Sono soggetti della cooperazione  allo  sviluppo  le
          organizzazioni della societa' civile e gli  altri  soggetti
          senza finalita' di lucro di seguito elencati: 
              a) organizzazioni non governative  (ONG)  specializzate
          nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
              b) organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale
          (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione  allo
          sviluppo e alla solidarieta' internazionale; 
              c) organizzazioni di commercio equo e  solidale,  della
          finanza etica e del microcredito che  nel  proprio  statuto
          prevedano  come  finalita'  prioritaria   la   cooperazione
          internazionale allo sviluppo; 
              d) le organizzazioni e le associazioni delle  comunita'
          di immigrati che mantengano con le comunita' dei  Paesi  di
          origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o
          che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui
          al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; 
              e) le imprese cooperative e sociali, le  organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   degli   imprenditori,   le
          fondazioni, le organizzazioni di volontariato di  cui  alla
          legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  le  associazioni  di
          promozione sociale di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.
          383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione  allo
          sviluppo tra i fini istituzionali; 
              f) le organizzazioni con  sede  legale  in  Italia  che
          godono da  almeno  quattro  anni  dello  status  consultivo
          presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
          (ECOSOC). 
              3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
          parametri  e  i  criteri  sulla  base  dei  quali   vengono
          verificate le competenze  e  l'esperienza  acquisita  nella
          cooperazione allo sviluppo  dalle  organizzazioni  e  dagli
          altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo  che
          sono iscritti, a seguito di  tali  verifiche,  in  apposito
          elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
          La verifica delle capacita' e dell'efficacia  dei  medesimi
          soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 
              4.    Mediante    procedure    comparative    pubbliche
          disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17,  comma
          13, sulla  base  di  requisiti  di  competenza,  esperienza
          acquisita, capacita', efficacia  e  trasparenza,  l'Agenzia
          puo' concedere contributi o affidare  la  realizzazione  di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo ad  organizzazioni
          e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
          ultimi sono tenuti a rendicontare, per  via  telematica,  i
          progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia  e
          le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   la   cui
          realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 
              5. Le  cessioni  di  beni  e  le  relative  prestazioni
          accessorie  effettuate,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nei
          confronti delle amministrazioni dello Stato e dei  soggetti
          della cooperazione allo sviluppo  iscritti  nell'elenco  di
          cui al comma 3, destinati ad essere trasportati  o  spediti
          fuori  dell'Unione  europea  in  attuazione  di   finalita'
          umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare  programmi
          di cooperazione allo sviluppo,  sono  non  imponibili  agli
          effetti  dell'imposta  sul   valore   aggiunto   ai   sensi
          dell'articolo  8-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ". 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.