Art. 17 Elenco 1. L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. La domanda puo' essere presentata anche da soggetti costituiti secondo l'ordinamento di altro Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti. 2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e il suo mantenimento, l'Agenzia verifica, secondo modalita' e criteri fissati dal Comitato congiunto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, che i soggetti di cui al presente articolo: a) agiscano con modalita' conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilita' sociale e tutela ambientale; b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi; c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle loro attivita'; d) abbiano finalita' statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo. 3. L'Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneita' delle organizzazioni non governative iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva. L'Agenzia comunica all'Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneita' o di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS. 4. L'Agenzia verifica lo svolgimento dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale, anche all'estero, in relazione all'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 26, comma 5, della legge istitutiva, nonche' in relazione al mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS. A tal fine l'Agenzia: a) comunica all'Agenzia delle entrate i soggetti per i quali risulta il mancato svolgimento dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale; b) fornisce le informazioni richieste dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo; c) supporta, nell'ambito delle attivita' e finalita' di cui alla legge istitutiva, l'Agenzia delle entrate nella verifica delle attivita' svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.
Note all'art. 17: - Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 26. (Organizzazioni della societa' civile ed altri soggetti senza finalita' di lucro) - 1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'. 2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di seguito elencati: a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; b) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta' internazionale; c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ". - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.