Art. 18 Concessione di contributi 1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che: a) rispettano i principi fondamentali e le finalita' della legge istitutiva; b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia; c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilita'; d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri: a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorita' geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o piu' procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo; b) gli avvisi pubblici definiscono le modalita' e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione; c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero e' acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza; d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato; e) i finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili; g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 26 della legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 17. - Il testo dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e' il seguente: "Art. 113. (Cauzione definitiva) - 1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7. 2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.