Art. 18 
 
 
                      Concessione di contributi 
 
  1.   Il   Comitato   congiunto   stabilisce,   nell'ambito    della
programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3,  della  legge
istitutiva, le risorse da destinare, mediante  procedure  comparative
pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che: 
  a) rispettano i principi fondamentali e le  finalita'  della  legge
istitutiva; 
  b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento
triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia; 
  c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea  ad
assicurare la sostenibilita'; 
  d) prevedono un  apporto  finanziario  del  proponente,  in  misura
stabilita dal Comitato congiunto. 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  statuto,  il
Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva  le  procedure
di cui all'articolo 26, comma 4, della legge  istitutiva,  secondo  i
seguenti criteri: 
  a) previa approvazione del Comitato congiunto,  che  stabilisce  le
priorita' geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente  una
o piu' procedure di selezione di iniziative nei Paesi  partner  e  di
progetti di informazione ed educazione allo sviluppo; 
  b) gli avvisi pubblici definiscono le modalita' e i termini per  la
presentazione dei progetti e le procedure di selezione; 
  c) sui progetti da realizzare in tutto o  in  parte  all'estero  e'
acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle
condizioni politiche e di sicurezza; 
  d) i progetti  sono  valutati  da  una  commissione,  nominata  dal
direttore, ai cui componenti  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso
spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato; 
  e) i finanziamenti sono erogati per stati  di  avanzamento,  previa
rendicontazione  delle   spese   effettivamente   sostenute,   oppure
anticipatamente,   dietro   presentazione,   per   l'intero   importo
anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3
e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni; 
  f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione  dei  relativi
fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili; 
  g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica  i
risultati conseguiti. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'articolo 21 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 26 della legge n. 125  del
          2014, si veda nelle note all'articolo 17. 
              -  Il  testo  dell'articolo  113  del  citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, e' il seguente: 
                "Art. 113. (Cauzione definitiva) - 1. L'esecutore del
          contratto  e'   obbligato   a   costituire   una   garanzia
          fideiussoria del 10 per  cento  dell'importo  contrattuale.
          Fermo rimanendo quanto previsto al periodo  successivo  nel
          caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata  da
          centrali  di  committenza,  l'importo  della  garanzia   e'
          fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10
          per   cento   dell'importo   contrattuale.   In   caso   di
          aggiudicazione con  ribasso  d'asta  superiore  al  10  per
          cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti
          percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10  per  cento;
          ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento  e'
          di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di   ribasso
          superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75,  comma
          7. 
              2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
          con le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  deve
          prevedere espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro quindici giorni, a semplice richiesta  scritta  della
          stazione appaltante. 
              3. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  e'
          progressivamente  svincolata  a   misura   dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per le entita' anzidetti, e' automatico,  senza  necessita'
          di benestare del committente, con la sola condizione  della
          preventiva  consegna   all'istituto   garante,   da   parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
          L'ammontare residuo, pari al  20  per  cento  dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga. Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla
          consegna degli stati di avanzamento o della  documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 
              4. La mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al
          comma  1  determina   la   decadenza   dell'affidamento   e
          l'acquisizione   della   cauzione   provvisoria   di    cui
          all'articolo 75 da parte  della  stazione  appaltante,  che
          aggiudica l'appalto o la  concessione  al  concorrente  che
          segue nella graduatoria. 
              5. La garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od
          inesatto adempimento e cessa di  avere  effetto  solo  alla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione.