Art. 19 
 
 
                      Affidamento di iniziative 
 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  statuto,  il
Comitato  congiunto,  su  proposta  del  direttore,   disciplina   le
condizioni e le modalita' per la selezione dei  soggetti  di  cui  al
presente  capo  cui  affidare  la  realizzazione  di  iniziative   di
cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali
di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto
della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi
di cui all'articolo 2, comma 1.