Art. 30 
 
 
        Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici 
                        che presentano rischi 
 
  1. Qualora l'autorita' di sorveglianza  del  mercato  abbia  motivi
sufficienti per ritenere che  un  articolo  pirotecnico  presenti  un
rischio per la salute o  l'incolumita'  delle  persone  o  per  altri
aspetti della protezione del pubblico interesse di  cui  al  presente
decreto, essa  effettua  una  valutazione  dell'articolo  pirotecnico
interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti  di  cui  al
presente decreto. A tal fine,  gli  operatori  economici  interessati
cooperano, ove necessario, con l'autorita'  medesima.  Se  nel  corso
della valutazione l'autorita' conclude che l'articolo pirotecnico non
rispetta  le  prescrizioni  di  cui  al  presente   decreto,   chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le  misure  correttive  del  caso  al  fine  di  rendere   l'articolo
pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o
di  richiamarlo  dal  mercato  entro   un   termine   ragionevole   e
proporzionato  alla  natura  del  rischio,  a   seconda   dei   casi.
L'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato  informa   il   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica  sicurezza  e  l'organismo
notificato competente delle misure adottate. 
  2. Alle misure di cui al comma  1  si  applica  l'articolo  21  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, l'autorita' di
sorveglianza del mercato, qualora ritenga che l'inadempienza non  sia
ristretta  al  territorio  nazionale,   ne   informa   il   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per la successiva
informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri  Stati
membri dei risultati della valutazione e  dei  provvedimenti  che  ha
chiesto all'operatore economico di assumere. 
  4.  L'operatore  economico  prende  tutte   le   opportune   misure
correttive  nei  confronti  di   tutti   gli   articoli   pirotecnici
interessati  che  ha  messo  a   disposizione   sull'intero   mercato
dell'Unione europea. 
  5. Qualora l'operatore economico interessato non prenda  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma  1,  l'autorita'
di  sorveglianza  del  mercato  adotta  tutte  le  opportune   misure
provvisorie per proibire o limitare la  messa  a  disposizione  degli
articoli pirotecnici sul mercato nazionale, per ritirarli dal mercato
medesimo o per richiamarli. Delle misure adottate e'  data  immediata
informazione nei termini di cui al commi 1, ultimo periodo, e 3,  che
include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione dell'articolo pirotecnico non  conforme,  la  sua
origine, la natura  della  presunta  non  conformita'  e  dei  rischi
connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali  adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico  interessato.
In particolare, l'autorita' di sorveglianza  del  mercato  indica  se
l'inadempienza sia dovuta: 
  a) alla non conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni
relative alla salute o  all'incolumita'  delle  persone  o  ad  altri
aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti  nel  presente
decreto; oppure; 
  b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che
conferiscono la presunzione di conformita'. 
  6. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento  delle  informazioni  di
cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea
non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria  adottata,  tale
misura  e'  ritenuta  giustificata  e   l'articolo   pirotecnico   e'
immediatamente  ritirato  dal   mercato.   Qualora   la   Commissione
dell'Unione europea emetta un  atto  di  esecuzione  poiche'  ritiene
ingiustificata la misura provvisoria adottata, la misura medesima  e'
revocata. 
  7. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 29  che  limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro  o  il
richiamo, deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il
provvedimento e' definitivo. 
 
          Note all'art. 30: 
              Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
          alle premesse.