Art. 23 
 
                   Condivisione delle informazioni 
 
  1. Gli operatori forniscono al Comitato almeno le  informazioni  di
cui all'allegato IX. 
  2. Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune  per
la  comunicazione  dei  dati  e  i  dettagli  delle  informazioni  da
condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo  le  proprie
procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014. 
 
          Note all'art. 23: 
              Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1112/2014  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 ottobre 2014, n. L 302.