Art. 25 
 
 
                    Esenzioni dalla reperibilita' 
 
  1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12  settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  il  medesimo
decreto  sono  stabilite  le  esenzioni  dalla  reperibilita'  per  i
lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati». 
 
          Note all'art. 25: 
              Si riporta l'articolo 5, del decreto-legge 12 settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre  1983,  n.  638   (Misure   urgenti   in   materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica, disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica
          amministrazione  e  proroga  di   taluni   termini),   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5 
              1. Ai lavoratori pubblici e privati,  con  contratto  a
          tempo determinato, i trattamenti economici e le  indennita'
          economiche di malattia sono corrisposti per un periodo  non
          superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici  mesi
          immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi  restando
          i  limiti  massimi  di  durata   previsti   dalle   vigenti
          disposizioni. 
              2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
          e indennita' economiche per malattia per periodi successivi
          alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
              3. Nel caso in cui il lavoratore  a  tempo  determinato
          nei dodici mesi immediatamente  precedenti  non  possa  far
          valere periodi lavorativi superiori  a  trenta  giorni,  il
          trattamento  economico  e  l'indennita'  di  malattia  sono
          concessi per un periodo massimo di trenta giorni  nell'anno
          solare. In tal caso l'indennita' economica di  malattia  e'
          corrisposta, previa comunicazione  del  datore  di  lavoro,
          direttamente  dall'Istituto  nazionale  per  la  previdenza
          sociale. 
              4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
          computa  ai  fini  del  limite   massimo   delle   giornate
          indennizzabili. 
              5.  Il  datore  di  lavoro   non   puo'   corrispondere
          l'indennita'  economica  di  malattia  per  un  numero   di
          giornate superiore a quelle  effettuate  dal  lavoratore  a
          tempo determinato alle proprie  dipendenze.  Le  indennita'
          relative ad un maggior numero  di  giornate  indennizzabili
          sono corrisposte al lavoratore  direttamente  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale. 
              6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o
          aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi  di
          cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 11  marzo  1970,
          n. 83 , hanno diritto, a condizione che risultino  iscritti
          nei predetti elenchi nell'anno  precedente  per  almeno  51
          giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi
          precedenti per  un  numero  di  giornate  corrispondente  a
          quello  risultante  dalla  anzidetta  iscrizione  nell'anno
          precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo'
          eccedere i limiti di durata massima prevista in materia. 
              7.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano ai marittimi assistiti ai  sensi  del  R.D.L.  23
          settembre 1937, n.  1918,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di  cui
          al comma 2  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
          lavoratori  dello  spettacolo  assistiti   ai   sensi   del
          D.Lgs.C.P.S.  16  luglio  1947,  n.   708,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
          del  trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  e   di
          astensione  obbligatoria  dal  lavoro  per   gravidanza   e
          puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro. 
              9. Ai fini dei controlli  sullo  stato  di  salute  dei
          lavoratori, il Ministro della sanita', di concerto  con  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli
          schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8- bis, D.L.
          30 aprile 1981, n. 168  ,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , nei casi  in  cui  gli
          schemi suddetti non siano stati  elaborati  di  intesa  fra
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le  regioni
          entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Entro i  trenta  giorni  successivi  alla  data  di
          pubblicazione degli schemi di cui al comma che  precede  le
          unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di  cui  al
          comma che precede e predispongono  un  servizio  idoneo  ad
          assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
          domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita',  il
          controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
          per  tale  causa  assentatisi  dal  lavoro  e  accertamenti
          preliminari al controllo stesso  anche  mediante  personale
          non medico,  nonche'  un  servizio  per  visite  collegiali
          presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. 
              11. L'omissione degli adempimenti di cui al  comma  che
          precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina  di
          un commissario ad  acta  da  parte  del  competente  organo
          regionale. 
              12.  Per  l'effettuazione  delle  visite   mediche   di
          controllo  dei  lavoratori   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  sentiti  gli   ordini   dei   medici,
          istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
          medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
          e da medici liberi professionisti, ai  quali  possono  fare
          ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. 
              12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          per gli accertamenti sanitari connessi alla  sua  attivita'
          istituzionale,  e'   autorizzato   a   stipulare   apposite
          convenzioni con l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro. 
              13.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita', sentiti la Federazione nazionale degli ordini  dei
          medici e  il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  sono  stabilite  le
          modalita' per la disciplina e  l'attuazione  dei  controlli
          secondo i criteri di cui al comma 10 del presente  articolo
          ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo  decreto
          sono stabilite  le  esenzioni  dalla  reperibilita'  per  i
          lavoratori subordinati  dipendenti  dai  datori  di  lavoro
          privati. 
              14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato,  risulti
          assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
          decade dal diritto a qualsiasi  trattamento  economico  per
          l'intero periodo sino a dieci giorni e nella  misura  della
          meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli  di  ricovero
          ospedaliero  o  gia'  accertati  da  precedente  visita  di
          controllo.".