Art. 32 
 
               Decorrenza degli effetti e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al Titolo  II  del  presente  decreto  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2017  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446; 
    b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2; 
    c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241; 
    d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23; 
  3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461"
sono soppresse. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il testo degli artt. 32 e 33 del decreto  legislativo
          15  dicembre  1997,  n.   446   (Istituzione   dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione   degli
          scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni  dell'Irpef  e
          istituzione di una addizionale regionale  a  tale  imposta,
          nonche' riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali),
          abrogati dal presente decreto a decorrere  dal  1°  gennaio
          2017, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre
          1997, n. 298, S.O. 
              - Il testo del comma 18 dell'art. 27 del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), abrogati dal presente decreto a  decorrere  dal
          1° gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29
          novembre 2008, n. 280, S.O. 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 19 del citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997, abrogato dal presente  decreto
          a decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 3 del  citato  decreto
          legislativo n. 23 del  2011  (Disposizioni  in  materia  di
          federalismo  Fiscale  Municipale),  abrogato  dal  presente
          decreto a decorrere dal 1a'  gennaio  2017,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67. 
              - Il testo vigente dell'art. 34, comma 4,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2001) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29
          dicembre 2000, n. 302, S.O., come modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). 
              (Omissis). 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi  di  natura  finanziaria,
          non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              (Omissis)".