Art. 33 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  valutati  in  40
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo  di  cui
all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,
n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  delle
finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano  il  monitoraggio  degli
effetti finanziari  in  termini  di  minor  gettito  derivante  dalla
rimodulazione delle sanzioni previste dal  presente  decreto  e,  nel
caso si verifichi o sia in procinto di  verificarsi  uno  scostamento
rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le
cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il
mantenimento  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              "Art.   16    (Disposizioni    finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  ne'   un   aumento   della   pressione   fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art.  1
          comma 6, evidenzia i suoi  effetti  sui  saldi  di  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del  2009  ovvero
          mediante compensazione con le  risorse  finanziarie  recate
          dai decreti legislativi adottati ai  sensi  della  presente
          legge, presentati prima  o  contestualmente  a  quelli  che
          comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
          entrate confluiscono in un apposito fondo  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              ( Omissis ).". 
              - Il testo vigente dell'art. 17, comma 13, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, e' il seguente: 
              "Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). 
              (Omissis). 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              (Omissis).".