Art. 25 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Dall' entrata in vigore del presente decreto sino al  1  gennaio
2017, i lavoratori marittimi in possesso: 
    a) dell'abilitazione marittima di comune di guardia in coperta di
cui all'art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che  hanno
effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata  i  n  vigore  del
presente decreto, dodici  mesi  di  navigazione  con  tale  qualifica
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il  certificato  di
marittimo abilitato di  coperta  di  cui  all'art.  11  del  presente
decreto; 
    b)  delle  qualifiche  di  nostromo,  secondo   nostromo,   primo
nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2006, n. 231,  che  hanno  effettuato,  nei  sessanta  mesi
precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di
navigazione  con  tali  qualifiche   risultanti   dal   libretto   di
navigazione, ottengono  il  certificato  di  marittimo  abilitato  di
coperta di cui all'art. 11 del presente decreto; 
    c) dei titoli professionali, non convertiti, di padrone marittimo
di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 254
e 254-bis del regolamento al  codice  della  navigazione,  che  hanno
effettuato, nei sessanta mesi  precedenti  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto,  diciotto  mesi  di  navigazione  con  tali  titoli
professionali risultanti dal libretto di  navigazione,  ottengono  il
certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all'art. 11  del
presente decreto; 
    d)  del  titolo  professionale,  non  convertito,   di   marinaio
autorizzato di cui all'art.  257  del  regolamento  al  codice  della
navigazione, che  hanno  effettuato,  nei  sessanta  mesi  precedenti
l'entrata in vigore del presente decreto, venti mesi  di  navigazione
con tale titolo professionale risultanti dal libretto di navigazione,
ottengono il certificato di comune  di  guardia  in  coperta  di  cui
all'art. 10 del presente decreto; 
    e) dell'abilitazione marittima di comune di guardia  in  macchina
di cui all'art. 18 del decreto ministeriale  30  novembre  2007,  che
hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti  l'entrata  in  vigore
del presente decreto, dodici mesi di navigazione con  tale  qualifica
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il  certificato  di
marittimo abilitato di macchina  di  cui  all'art.  21  del  presente
decreto; 
    f) delle qualifiche di operaio motorista, operaio meccanico, capo
operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.  231,  che  hanno
effettuato, nei sessanta mesi  precedenti  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto, diciotto mesi di navigazione  con  tali  qualifiche
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il  certificato  di
marittimo abilitato di macchina  di  cui  all'art.  21  del  presente
decreto; 
    g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico  navale
di prima o di seconda classe di  cui  rispettivamente  agli  articoli
270-bis e 271 del regolamento al codice della navigazione, che  hanno
effettuato, nei sessanta mesi  precedenti  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto,  diciotto  mesi  di  navigazione  con  tali  titoli
professionali risultanti dal libretto di  navigazione,  ottengono  il
certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all'art. 21 del
presente decreto; 
    h) delle qualifiche di elettricista e giovanotto elettricista  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  2006,  n.
231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata  in
vigore del presente decreto, diciotto mesi di  navigazione  con  tali
qualifiche risultanti  dal  libretto  di  navigazione,  ottengono  il
certificato di comune elettrotecnico di cui all'art. 22 del  presente
decreto, purche' in possesso dei requisiti  richiesti  dal  comma  2,
lettera f) dell'articolo stesso. 
    i) delle qualifiche di primo elettricista e secondo  elettricista
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006,  n.
231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata  in
vigore del presente decreto, ventiquattro  mesi  di  navigazione  con
tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono  il
certificato di  ufficiale  elettrotecnico  di  cui  all'art.  19  del
presente decreto, purche' in possesso del diploma quinquennale e  dei
requisiti richiesti dal comma 2,  lettere  e)  e  f  )  dell'articolo
stesso.