Art. 25 Norme transitorie 1. Dall' entrata in vigore del presente decreto sino al 1 gennaio 2017, i lavoratori marittimi in possesso: a) dell'abilitazione marittima di comune di guardia in coperta di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata i n vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all'art. 11 del presente decreto; b) delle qualifiche di nostromo, secondo nostromo, primo nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all'art. 11 del presente decreto; c) dei titoli professionali, non convertiti, di padrone marittimo di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 254 e 254-bis del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all'art. 11 del presente decreto; d) del titolo professionale, non convertito, di marinaio autorizzato di cui all'art. 257 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, venti mesi di navigazione con tale titolo professionale risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di comune di guardia in coperta di cui all'art. 10 del presente decreto; e) dell'abilitazione marittima di comune di guardia in macchina di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all'art. 21 del presente decreto; f) delle qualifiche di operaio motorista, operaio meccanico, capo operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all'art. 21 del presente decreto; g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico navale di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 270-bis e 271 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all'art. 21 del presente decreto; h) delle qualifiche di elettricista e giovanotto elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di comune elettrotecnico di cui all'art. 22 del presente decreto, purche' in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, lettera f) dell'articolo stesso. i) delle qualifiche di primo elettricista e secondo elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, ventiquattro mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di ufficiale elettrotecnico di cui all'art. 19 del presente decreto, purche' in possesso del diploma quinquennale e dei requisiti richiesti dal comma 2, lettere e) e f ) dell'articolo stesso.