Art. 26 Accesso alle abilitazioni superiori 1. All'entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni a livello operativo, direttivo o di supporto in corso di validita' previste dal decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, per conseguire la prevista certificazione superiore devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati per la certificazione posseduta e per quella da conseguire indicati nel presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2016 Il Ministro: Delrio