Art. 26 
 
 
                 Accesso alle abilitazioni superiori 
 
  1.  All'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  lavoratori
marittimi  in  possesso  delle  abilitazioni  a  livello   operativo,
direttivo o di supporto in corso di validita'  previste  dal  decreto
del Ministero dei trasporti  30  novembre  2007,  per  conseguire  la
prevista certificazione superiore devono essere in possesso di  tutti
i requisiti indicati per la certificazione posseduta e per quella  da
conseguire indicati nel presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 luglio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio