Art. 36 
 
 
                      (Contratti sotto soglia) 
 
  1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35  avvengono  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma  1,  nonche'  nel
rispetto  del  principio  di  rotazione  e  in  modo  da   assicurare
l'effettiva  possibilita'  di  partecipazione   delle   microimprese,
piccole e medie imprese. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilita' di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi  e  forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  secondo  le
seguenti modalita': 
  a) per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  euro,  mediante
affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato  o  per  i  lavori  in
amministrazione diretta; 
  b) per affidamenti di importo pari o  superiore  a  40.000  euro  e
inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 per le forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura
negoziata previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di  mercato  o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di  un  criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche  in
amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata  previa
consultazione di cui al periodo precedente.  L'avviso  sui  risultati
della procedura di  affidamento,  contiene  l'indicazione  anche  dei
soggetti invitati; 
  c) per i lavori di importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui
all'articolo  63  con  consultazione  di   almeno   dieci   operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un  criterio  di  rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati   della
procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche  dei  soggetti
invitati; 
  d) per i lavori di importo pari o superiore  a  1.000.000  di  euro
mediante ricorso alle procedure ordinarie. 
  3. Per l'affidamento dei lavori pubblici  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera e), del presente  codice,  relativi  alle  opere  di
urbanizzazione  a  scomputo  di   importo   inferiore   alla   soglia
comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione
di avviso o bando di gara. 
  4.  Nel  caso  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  di  importo
inferiore  alla   soglia   di   cui   all'articolo   35,   funzionali
all'intervento  di  trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si
applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere
a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti
di  carattere  generale  mediante  consultazione  della  Banca   dati
nazionale degli  operatori  economici  di  cui  all'articolo  81.  Le
stazioni appaltanti  devono  verificare  il  possesso  dei  requisiti
economici  e  finanziari  e  tecnico  professionali  richiesti  nella
lettera di invito o nel bando di gara. 
  6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso  alle
procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della  stipula
del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione
appaltante  puo'  comunque  estendere   le   verifiche   agli   altri
partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui  al  presente
articolo le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un
mercato elettronico che consenta acquisti  telematici  basati  su  un
sistema che attua procedure  di  scelta  del  contraente  interamente
gestite per via  elettronica.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle
stazioni  appaltanti   il   mercato   elettronico   delle   pubbliche
amministrazioni. 
  7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  codice,  stabilisce  le
modalita' di  dettaglio  per  supportare  le  stazioni  appaltanti  e
migliorare la qualita' delle procedure di cui al  presente  articolo,
delle indagini di mercato, nonche' per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di  dette  linee
guida, si applica l'articolo 216, comma 9. 
  8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di  diritti  speciali
ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito
definito dagli  articoli  da  115  a  121,  applicano  la  disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme  ai  principi  dettati  dal  trattato  UE  a  tutela   della
concorrenza. 
  9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie,  nel  rispetto  dei
principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti  negli
articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla meta'. I bandi e
gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale  dei  bandi  di  gara  presso
l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti  dal
comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla  data  di  cui
all'articolo 73, comma 4, per gli  effetti  giuridici  connessi  alla
pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori
di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i  contratti
relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche  sulla  Gazzetta
ufficiale della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai
contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi  per
i contratti relativi a lavori di importo inferiore a  cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
lavori. 
 
          Note all'art. 36 
              - Si riporta l'articolo 16, comma 2-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A): 
              "Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
          costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma
          1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
          47; legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  art.  7;  legge  29
          settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e  c),
          e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
          1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio  1997,
          n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre  1998,  n.  448,
          art. 61, comma 2). 
              (Omissis) 
              2-bis. Nell'ambito degli strumenti  attuativi  e  degli
          atti  equivalenti   comunque   denominati   nonche'   degli
          interventi   in   diretta   attuazione   dello    strumento
          urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle  opere  di
          urbanizzazione primaria di  cui  al  comma  7,  di  importo
          inferiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
          territorio, e'  a  carico  del  titolare  del  permesso  di
          costruire e non trova applicazione il  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. 
              (Omissis).".