Art. 23 
 
 
             Organismi di valutazione della conformita'. 
                   Domanda e procedura di notifica 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione   della
conformita' degli esplosivi di cui al presente decreto, e'  richiesta
un'autorizzazione rilasciata con decreto del  Capo  della  polizia  -
Direttore Generale della  pubblica  sicurezza,  di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva
centrale  per  le  funzioni  consultive  in   materia   di   sostanze
esplodenti. Tale provvedimento e' definitivo. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti previste per il  rilascio  della
licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di  cui  agli
articoli 46 e 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  di  cui
al Titolo II, Paragrafo 11, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
  2. Il provvedimento di cui al comma  1  e'  rilasciato,  entro  180
giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione  di
cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni
dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a  privati,  che
rispettano le prescrizioni  di  cui  all'articolo  25,  ed  autorizza
ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "UE del Tipo" e
all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di  valutazione
di cui all'allegato III, moduli B), C2, D, E, F e G.  Il  richiedente
l'autorizzazione deve essere, altresi',  in  possesso  dei  requisiti
soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 1103.
L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'
presentata al Ministero dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  accompagnata  da  una  descrizione  delle  attivita'   di
valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione
della conformita' e dell'esplosivo o  degli  esplosivi  per  i  quali
l'organismo richiedente dichiara di essere  competente,  nonche'  dal
certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile. 
  4.  Il  certificato  di  accreditamento  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
t), attesta che  l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'
conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale
di notifica, a seguito del rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
comma   1,   e   del   certificato   di   accreditamento   rilasciato
dall'organismo nazionale di accreditamento  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  t),  provvede  alla  notifica  alla   Commissione
dell'Unione europea e alle autorita'  competenti  degli  altri  Stati
membri, degli organismi autorizzati  ad  espletare  le  procedure  di
valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di  seguito
denominati "organismi notificati" nonche' dei compiti specifici per i
quali ciascuno di essi e'  autorizzato.  La  notifica  e'  effettuata
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione dell'Unione europea, ed include  tutti  i  dettagli
riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il  modulo
o i moduli di valutazione  della  conformita'  e  l'esplosivo  o  gli
esplosivi  interessati,   nonche'   la   relativa   attestazione   di
competenza. 
  6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di  organismo
notificato solo se  non  sono  sollevate  obiezioni  da  parte  della
Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro  due
settimane dalla notifica.  Solo  tale  organismo  e'  considerato  un
organismo notificato ai fini del presente decreto. 
  7. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri di  eventuali  modifiche
di rilievo apportate successivamente alla notifica. 
 
            NOTE ALL'ART. 23 
            Il testo dell'articolo 46 del testo unico delle leggi  di
          pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
          citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
            "Art. 46 (art. 45 T.U. 1926) 
            Senza  licenza  del  ministro  dell'interno  e'   vietato
          fabbricare,  tenere  in  deposito,  vendere  o  trasportare
          dinamite  e  prodotti  affini  negli   effetti   esplosivi,
          fulminati, picrati, artifici contenenti miscele  detonanti,
          ovvero   elementi   solidi   e   liquidi   destinati   alla
          composizione di  esplosivi  nel  momento  dell'impiego.  E'
          vietato altresi', senza licenza del ministro  dell'interno,
          fabbricare    polveri    contenenti    nitrocellulosa     o
          nitroglicerina. 
            Per il testo dell'articolo 47 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, regio decreto  18  giugno  1931,  n.
          773, citato nelle note alle premesse, si  veda  nelle  note
          all'articolo 13. 
            Il titolo II, paragrafo 11 del  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, citato nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricato: 
            "TITOLO II Disposizioni relative  all'ordine  pubblico  e
          alla incolumita' pubblica, § 11 - Della  prevenzione  degli
          infortuni e dei disastri". 
            L'articolo  9  della  legge  4  agosto  1965,   n.   1103
          (Regolamentazione   giuridica   dell'esercizio    dell'arte
          ausiliaria  sanitaria  di  tecnico  di  radiologia  medica)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  1°  ottobre  1965,  n.
          247, cosi' recita: 
            "Art.  9.  La  direzione  della  scuola  e'  affidata  al
          direttore  dell'istituto  radiologico  universitario  o  al
          primario radiologico dell'ospedale presso cui  ha  sede  la
          scuola. 
            La nomina del direttore della scuola e dei docenti  delle
          materie obbligatorie di insegnamento  del  corso  di  studi
          previsto dal decreto ministeriale gli cui all'art. 6, viene
          effettuata  dal  medico  provinciale,   su   proposta   del
          Consiglio di amministrazione dell'Ente  da  cui  la  scuola
          dipende.".