Art. 23 Organismi di valutazione della conformita'. Domanda e procedura di notifica 1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli esplosivi di cui al presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Tale provvedimento e' definitivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di cui agli articoli 46 e 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II, Paragrafo 11, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 25, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "UE del Tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato III, moduli B), C2, D, E, F e G. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 1103. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche' dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile. 4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati "organismi notificati" nonche' dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'esplosivo o gli esplosivi interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza. 6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
NOTE ALL'ART. 23 Il testo dell'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 46 (art. 45 T.U. 1926) Senza licenza del ministro dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina. Per il testo dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 13. Il titolo II, paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: "TITOLO II Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumita' pubblica, § 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri". L'articolo 9 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1965, n. 247, cosi' recita: "Art. 9. La direzione della scuola e' affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola. La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale gli cui all'art. 6, viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.".