Art. 24 
 
 
                      Modifica delle notifiche 
 
  1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia informato  che
un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi,  limita,  sospende  o
ritira la notifica, a seconda dei casi, in  funzione  della  gravita'
del mancato rispetto di tali  prescrizioni  o  dell'inadempimento  di
tali  obblighi,  dandone  immediata  informazione  alla   Commissione
dell'Unione europea e agli Stati membri.  Nei  casi  di  limitazione,
sospensione  o  ritiro   della   notifica,   oppure   di   cessazione
dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo
economico adotta misure volte a garantire che  le  pratiche  di  tale
organismo siano evase da un altro organismo notificato. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e  la
notifica degli organismi di valutazione della conformita'  e  per  il
controllo degli organismi notificati, nonche' di  qualsiasi  modifica
delle stesse e  fornisce,  inoltre,  alla  Commissione  medesima,  su
richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica  o
del mantenimento della competenza di un organismo notificato.