Art. 25 
 
 
           Prescrizioni relative agli organismi notificati 
 
  1.  Ai  fini   del   conseguimento   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 23, comma 1, e della successiva notifica  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione  della
conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo. 
  2. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dall'esplosivo che valuta ed
e' dotato di personalita' giuridica. 
  3. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli  esplosivi,
ne' il rappresentante di uno di questi soggetti.  Cio'  non  preclude
l'uso  degli  esplosivi  che  sono  necessari  per  il  funzionamento
dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di  esplosivi
per scopi privati. L'organismo di valutazione  della  conformita',  i
suoi alti dirigenti e il personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita'  non  intervengono  direttamente   nella   progettazione,
fabbricazione  o  nella   costruzione,   nella   commercializzazione,
nell'installazione,  nell'utilizzo   o   nella   manutenzione   degli
esplosivi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali  attivita'.
Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con
la loro indipendenza di giudizio o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli
organismi  di  valutazione  della  conformita'  garantiscono  che  le
attivita' delle loro affiliate  o  dei  loro  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  loro  attivita'   di   valutazione   della
conformita'. 
  4. Gli  organismi  di  valutazione  della  conformita'  e  il  loro
personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con
il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione  e  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  5. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'allegato III e per cui e' stato  notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria di esplosivi per i quali e' stato  notificato,  l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: 
  a) personale con conoscenze tecniche ed  esperienza  sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
  b) le necessarie descrizioni delle procedure in  conformita'  delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; 
  c) le procedure per svolgere le attivita' che  tengono  debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo. 
  6. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. 
  7.  Il  personale  responsabile  dell'esecuzione  dei  compiti   di
valutazione della conformita' dispone dei seguenti requisiti: 
  a) una formazione tecnica e professionale solida che includa  tutte
le attivita' di valutazione della  conformita'  in  relazione  a  cui
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; 
  b)  soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative   alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
  c)  una  conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  II,   delle   norme
armonizzate  applicabili  e  delle  disposizioni   pertinenti   della
normativa  armonizzata  dell'Unione   europea   e   delle   normative
nazionali; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
di un organismo di valutazione  della  conformita'  non  dipende  dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo  del  segreto
non puo' essere fatto valere nei confronti delle autorita' competenti
in materia. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente normativa di armonizzazione  dell'Unione,  o  garantiscono
che il loro personale addetto alla valutazione della  conformita'  ne
sia informato, e applicano come guida  generale  le  decisioni  ed  i
documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.