Art. 26 
 
 
                Controllo degli organismi notificati 
 
  1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  t),  provvede  al   controllo   degli   organismi
notificati. 
  2. Il controllo sugli organismi notificati  e'  esercitato  secondo
modalita' da definirsi in un'apposita convenzione  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno e l'organismo  di
cui al comma 1.