Art. 28 
 
 
        Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 
 
  1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a
un'affiliata, garantisce che  il  subappaltatore  o  l'affiliata,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  23,  rispettino   le
prescrizioni di cui all'articolo 25 e connesse norme di attuazione  e
ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello  sviluppo  economico  i  documenti  pertinenti  riguardanti  la
valutazione delle qualifiche del subappaltatore  o  dell'affiliata  e
del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato III.