Art. 29 
 
 
            Obblighi operativi degli organismi notificati 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della
conformita'  conformemente  alle  procedure  di   valutazione   della
conformita' di cui all'Allegato III. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia  del  prodotto  in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo  di  produzione,  rispettando,
tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari  per
la conformita' dell'esplosivo alle disposizioni del presente decreto. 
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, le norme  armonizzate
corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati
da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di  prendere  le  misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un
esplosivo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di  prendere  le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.