Art. 29 Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'Allegato III. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'esplosivo alle disposizioni del presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un esplosivo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.