Art. 30 
 
 
                  Obbligo di informazione a carico 
                     degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati informano il Ministero  dello  sviluppo
economico: 
  a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o  ritiro  di  un
certificato; 
  b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e  sulle
condizioni della notifica; 
  c) di eventuali richieste  di  informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle  autorita'  di  sorveglianza  del  mercato  in  relazione  alle
attivita' di valutazione della conformita'; 
  d) su richiesta, delle attivita' di valutazione  della  conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati  a  norma  del  presente  decreto,  le  cui  attivita'  di
valutazione della  conformita'  sono  simili  e  coprono  gli  stessi
esplosivi,  informazioni  pertinenti  sulle  questioni  relative   ai
risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni  della
conformita'.