Art. 12 
 
 
                      Produzione di mosto cotto 
 
  1. Negli stabilimenti enologici e'  permessa  la  concentrazione  a
riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del  mosto  muto
per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli  stabilimenti
che producono mosto cotto per i  prodotti  registrati  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, e per  i  prodotti  figuranti  nell'elenco  dei
prodotti   agroalimentari   tradizionali,    istituito    ai    sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
e, successivamente, ogni  anno  il  Ministro  aggiorna,  con  proprio
decreto, l'elenco  nazionale  dei  prodotti  agroalimentari  definiti
tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  2. E' altresi' ammessa la produzione  di  mosto  cotto,  denominato
anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini  della
commercializzazione,  previa  comunicazione  al  competente   ufficio
territoriale, da effettuare almeno cinque  giorni  prima  dell'inizio
dell'attivita'. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,
          sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e  alimentari,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          14 dicembre 2012, n. L 343. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
          di  contenimento  dei  costi  di  produzione   e   per   il
          rafforzamento strutturale delle imprese agricole,  a  norma
          dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998,
          n. 129: 
              «Art. 8 - (Valorizzazione del patrimonio gastronomico.)
          1. Per l'individuazione  dei  «prodotti  tradizionali»,  le
          procedure delle metodiche di lavorazione,  conservazione  e
          stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono
          pubblicate  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
          agricole, d'intesa  con  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   e   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  entro  6  mesi
          dalla  suddetta  pubblicazione  predispongono,  con  propri
          atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali». 
              2. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
          definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di
          cui  al  comma  1,  riguardanti  l'igiene  degli  alimenti,
          consentite dalla regolamentazione comunitaria. 
              3. Allo scopo di promuovere e diffondere le  produzioni
          agroalimentari  italiane  tipiche  e  di  qualita'  e   per
          accrescere  le   capacita'   concorrenziali   del   sistema
          agroalimentare  nazionale,  nell'ambito  di  un   programma
          integrato  di  valorizzazione  del  patrimonio   culturale,
          artigianale e turistico  nazionale,  e'  costituito,  senza
          oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          Comitato, composto da un  rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, che  lo  presiede,  da  quattro
          rappresentanti designati, uno per  ciascuno,  dai  Ministri
          per  le  politiche  agricole,  per  i  beni   culturali   e
          ambientali, per l'industria, il commercio e  l'artigianato,
          per il commercio con l'estero e da  quattro  rappresentanti
          delle regioni designati  dalla  Conferenza  dei  Presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei   ministri,   puo'   essere   integrato   da
          rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o  private
          e da persone  particolarmente  esperte  nel  settore  della
          diffusione del marketing agroalimentare. 
              5. Il Comitato ha il  compito  di  redigere  una  guida
          tecnica per la  catalogazione,  per  ogni  singola  regione
          italiana, di produzioni e beni agroalimentari  a  carattere
          di tipicita', con  caratteristiche  tradizionali,  ai  fini
          della redazione di un Atlante del patrimonio  gastronomico,
          integrato  con  i  riferimenti  al  patrimonio   culturale,
          artigianale e turistico.».