Art. 13 
 
 
Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori  fabbrica,
               fecce di vino, preparazione del vinello 
 
  1. La detenzione delle  vinacce  negli  stabilimenti  enologici  e'
vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del  periodo  di
cui all'articolo 10, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute  in
un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo  giorno  successivo  a
quello dell'ottenimento. La detenzione  delle  fecce  non  denaturate
negli stabilimenti enologici e' vietata a  decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo a quello dell'ottenimento.  I  termini  di  cui  al
presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di
quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri. 
  2. Fatta eccezione  per  i  casi  di  esenzione  per  ritiro  sotto
controllo previsti dalla  vigente  normativa  dell'Unione  europea  e
nazionale nonche'  per  le  vinacce  destinate  ad  usi  alternativi,
compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina,  le  vinacce  e  le
fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e  dei
prodotti  vitivinicoli  devono  essere  avviate   direttamente   alle
distillerie riconosciute. 
  3. Alle distillerie nonche' a coloro che utilizzano i sottoprodotti
della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico  e'
consentita l'istituzione  di  centri  di  raccolta  temporanei  fuori
fabbrica, previa comunicazione da inviare  all'ufficio  territoriale,
purche' in stabilimenti diversi dalle cantine  e  dagli  stabilimenti
enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed  estratti
esclusivamente  prodotti   vitivinicoli   denaturati.   E'   altresi'
consentita la cessione di fecce e vinacce, non  ancora  avviate  alla
distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli  utilizzatori
dei sottoprodotti della trasformazione dei  prodotti  vitivinicoli  a
scopo energetico. 
  4.  La  detenzione  di  vinacce  destinate  ad  usi  diversi  dalla
distillazione,    compresa    l'estrazione    dell'enocianina,     e'
preventivamente  comunicata  dai  responsabili   degli   stabilimenti
industriali utilizzatori all'ufficio territoriale. La  comunicazione,
in carta libera, e' valida  per  una  campagna  vitivinicola  e  deve
pervenire antecedentemente alla  prima  introduzione  di  vinaccia  e
contenere  l'indicazione   dell'indirizzo   dello   stabilimento   di
detenzione delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di
introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. 
  5. Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle  cantine,  sono
denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalita' individuate
con decreto del Ministro. 
  6. La preparazione del vinello e' consentita: 
    a) presso le distillerie e gli stabilimenti per  lo  sfruttamento
dei sottoprodotti della vinificazione; 
    b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve  proprie
aventi capacita' ricettiva non superiore a 25 ettolitri  di  vino,  a
condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che  siano
utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. 
  7.  L'acqua  e  le  altre  sostanze  ottenute   nei   processi   di
concentrazione dei mosti o dei vini  o  in  quello  di  rigenerazione
delle   resine   a   scambio   ionico   sono   denaturate,   all'atto
dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le  modalita'
individuate con decreto del Ministro.