Art. 22 
 
 
             Detenzione dei prodotti enologici e chimici 
 
  1.  E'  vietato  vendere,  detenere  per  vendere,  detenere  negli
stabilimenti enologici e nei locali  comunque  comunicanti  con  essi
anche  attraverso  cortili,  a  qualsiasi  uso   destinati,   nonche'
impiegare in enologia sostanze non  consentite  dalle  vigenti  norme
dell'Unione europea e nazionali. E' tuttavia consentito detenere,  in
quantita'  limitata  allo   stretto   necessario   e   opportunamente
tracciati,  prodotti  diversi  da  quelli  di  cui  all'articolo  21,
richiesti per il funzionamento  o  la  rigenerazione  di  macchine  e
attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e  per  la
depurazione. 
  2. Nei locali dei  laboratori  annessi  alle  cantine  e'  tuttavia
permessa la  presenza  di  prodotti  chimici  e  reagenti  contenenti
sostanze  non  consentite,  fatta  eccezione   per   i   dolcificanti
sintetici,  gli  antifermentativi  e  gli  antibiotici,  purche'   in
quantitativi compatibili  con  il  normale  lavoro  di  analisi.  Sui
contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione  o  la
formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile. 
  3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 e'  subordinata
ad   apposita   comunicazione    preventiva    inviata    all'ufficio
territoriale, il quale puo' definire  specifiche  modalita'  volte  a
prevenire eventuali violazioni.