Art. 23 
 
 
                Impiego dei pezzi di legno di quercia 
 
  1. L'uso di pezzi  di  legno  di  quercia,  previsto  come  pratica
enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del  10
luglio 2009, e' disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti
di cui all'articolo 4 della presente legge. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo  del  regolamento  (CE)  n.  606/2009  della
          Commissione, del 10 luglio 2009, recante  alcune  modalita'
          di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
          Consiglio per quanto  riguarda  le  categorie  di  prodotti
          vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
          restrizioni,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 24 luglio 2009, n. L 193.