Art. 41 
 
       Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita' 
            di ricostruzione a seguito di eventi sismici 
 
  1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e  4
e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  2.  Al  fine  di  permettere  l'accelerazione  delle  attivita'  di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici  del  2016  e  2017  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un apposito Fondo da ripartire  con  una  dotazione  di  ((
461,5 )) milioni di euro per l'anno 2017, (( 687,3 )) milioni di euro
per l'anno 2018 e (( 669,7  ))  milioni  di  euro  per  l'anno  2019.
L'utilizzo del fondo e' disposto con uno o piu' decreti del  Ministro
dell'economia e delle finanze su  proposta  del  Commissario  per  la
ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45.  Con  decreti  del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione
delle risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al comma 3,
nell'ambito dello  stanziamento  complessivo  annuale,  in  relazione
all'effettivo andamento delle spese. 
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a: 
    a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
      1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli
edifici  scolastici  di  cui  dall'articolo  20  bis,  comma  4   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente  realizzazione
di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 
      2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli
edifici pubblici strategici e per  la  conseguente  realizzazione  di
progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 
      3) per  il  finanziamento  degli  interventi  di  ricostruzione
privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge  15  dicembre
2016, n. 229; 
    b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi
(( dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3519
del 28 aprile  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108
dell'11 maggio 2006 )), diversi da quelli di cui alla lettera a): 
      1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli
edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,
diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti ((
di adeguamento )). (( Il Dipartimento )) di cui all'articolo  18  bis
del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  provvede  alle  relative
attivita',   previa   intesa   con   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca  per   il   coordinamento   degli
interventi di cui al  presente  comma  con  quelli  gia'  previsti  a
legislazione vigente; 
      2) per le verifiche di  vulnerabilita'  degli  edifici  privati
delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di  cui  all'articolo
18 bis del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  provvede  alle
relative attivita'. 
    c) incentivare piani sperimentali per  la  difesa  sismica  degli
edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota
per un importo fino  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Il
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'. 
  4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50  milioni  di
euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019, puo' essere destinata  con  le  medesime  modalita',  su
richiesta   delle   amministrazioni   interessate,   all'acquisto   e
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni  di  concorso  al
soccorso alla popolazione civile. 
  (( 4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2,  fino
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017  al  2019,  puo'
essere destinata con le medesime modalita' all'Istituto nazionale  di
geofisica e vulcanologia per le attivita' di sorveglianza  sismica  e
vulcanica sul territorio nazionale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   18-bis   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017): 
              "Art. 18-bis. Realizzazione del progetto "Casa Italia" 
              1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento dell'azione strategica del  Governo  connesse
          al progetto "Casa Italia", anche  a  seguito  degli  eventi
          sismici che hanno interessato le aree dell'Italia  centrale
          nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare,  ottimizzare  e
          integrare  strumenti   finalizzati   alla   cura   e   alla
          valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'
          del  patrimonio  abitativo,  anche  in   riferimento   alla
          sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici,  ferme
          restando  le  attribuzioni  disciplinate  dalla  legge   24
          febbraio 1992,  n.  225,  in  capo  al  Dipartimento  della
          protezione civile e alle altre  amministrazioni  competenti
          in materia, e' istituito un apposito dipartimento presso la
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  disciplinato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          303. 
              2. Per garantire l'immediata operativita' del  suddetto
          dipartimento, fermi  restando  la  dotazione  organica  del
          personale  di  ruolo  di  livello  non  dirigenziale  e   i
          contingenti del  personale  di  prestito  previsti  per  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   la   dotazione
          organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e'  incrementata  di  tre  posizioni  di  livello
          generale e di quattro posizioni di livello non generale. E'
          lasciata  facolta'  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri di procedere, in aggiunta a quanto  autorizzato  a
          valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento
          nei  propri  ruoli  di  venti  unita'  di   personale   non
          dirigenziale e di quattro unita' di personale  dirigenziale
          di livello non  generale,  tramite  apposito  concorso  per
          l'espletamento del quale puo' avvalersi  della  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  3-quinquies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. 
              3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
          2.512.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018.  Al  relativo
          onere si provvede: 
              a)  quanto  a  1.300.000  euro  per  l'anno  2017  e  a
          2.512.000 euro per  l'anno  2018,  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
              b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno  2019,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016): 
              "Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale  munito   di   apposita   delega   motivata.   Al
          funzionamento della cabina  di  coordinamento  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. 
              7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici." 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  20-bis
          del citato decreto-legge n. 8 del 2017: 
              "Art. 20-bis. Interventi urgenti per  le  verifiche  di
          vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici 
              1. - 3. Omissis 
              4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso
          scolastico   situato   nelle   zone   a   rischio   sismico
          classificate 1 e 2, con priorita' per  quelli  situati  nei
          comuni compresi negli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.
          189  del  2016,  deve  essere  sottoposto  a  verifica   di
          vulnerabilita' sismica."