(( Art. 41-bis 
 
         Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva 
                    nelle zone a rischio sismico 
 
  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019,
sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione  della
richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del
28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  108  dell'11
maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura  delle
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di
euro per l'anno 2019. 
  2. I comuni comunicano le  richieste  di  contributo  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15  giugno  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019.  La
richiesta deve contenere  le  informazioni  riferite  alla  tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). 
  3. L'ammontare  del  contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il  30  settembre
per ciascuno degli anni  2018  e  2019,  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
  a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione  inferiore  a
3.000 abitanti; 
  b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore  a
3.000 abitanti; 
  c)  progettazione  per  investimenti  riferiti  ad  interventi   di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici  a
seguito di verifica di vulnerabilita'; 
  d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad  interventi
di  miglioramento  e  di  adeguamento  antisismico   degli   immobili
pubblici; 
  e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi
di  miglioramento  e  di  adeguamento  antisismico   degli   immobili
pubblici. 
  4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b),  c),  d)
ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del  fondo  di
cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al  risultato
di amministrazione  risultante  dal  rendiconto  della  gestione  del
medesimo esercizio. 
  5.  Le  informazioni  sul  fondo  di  cassa  e  sul  risultato   di
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle  amministrazioni  pubbliche.  Non
sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che,
alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora
trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto  della  gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai
sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229,  le  informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte
dall'ultimo certificato di conto consuntivo  trasmesso  al  Ministero
dell'interno. 
  6. Il comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al
comma 8, entro tre mesi  decorrenti  dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al comma  3.  In  caso  contrario,  il  contributo  e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui  ai
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  7. Il monitoraggio delle  attivita'  di  progettazione  di  cui  al
presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso
il sistema di monitoraggio delle opere  pubbliche  della  banca  dati
delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  classificato  come   «Sviluppo   capacita'
progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione  ai  sensi
del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite  il  predetto
sistema attraverso  le  informazioni  correlate  al  relativo  codice
identificativo di gara (CIG). 
  8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte  dei
comuni di cui al comma 1, gli stessi possono  avvalersi,  nell'ambito
di una specifica convenzione,  con  oneri  a  carico  del  contributo
concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della  societa'
Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa  o  di
societa' da essa controllate. 
  9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione  con  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle attivita' di progettazione oggetto del  contributo  di
cui al comma 1. 
  10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi
del presente articolo sono prioritariamente considerati  ai  fini  di
eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo  scopo
finalizzate. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  20
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione, per i medesimi  anni,  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 41, comma 2,  per  l'accelerazione  delle  attivita'  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18  del
          citato decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci 
              1. Omissis 
              2. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1
          trasmettono  i  loro  bilanci  preventivi  ed   i   bilanci
          consuntivi alla Banca dati unitaria  delle  amministrazioni
          pubbliche, secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  previste
          dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Gli schemi,  standardizzati  ed  omogenei,  assicurano
          l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
          enti territoriali." 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 44  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 44. Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio 
              1. - 2-bis Omissis 
              3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  per  i  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
          il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre specifiche disposizioni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  128  e  129
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013); 
              "Art. 1 
              1. - 127. Omissis 
              "128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche'  commi  da
          40  a  45  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.   262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su  richiesta
          dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
          Segretario e del responsabile finanziario, che  attesta  la
          necessita'  di  rateizzare   l'importo   dovuto   per   non
          compromettere la stabilita' degli  equilibri  di  bilancio,
          procede all'istruttoria  ai  fini  della  concessione  alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
          60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
          gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
          riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
          successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
          cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
          tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
          dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
          direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
          comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
              Omissis." 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30.