(( Art. 41-bis Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico 1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). 3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita'; d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici. 4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. 5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). 8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa' Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di societa' da essa controllate. 9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1. 10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate. 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011: "Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci 1. Omissis 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi enti territoriali." - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 44 del citato decreto-legge n. 189 del 2016: "Art. 44. Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio 1. - 2-bis Omissis 3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione. Omissis." - Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013); "Art. 1 1. - 127. Omissis "128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Omissis." - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.