Art. 43 
 
              Ulteriore (( proroga della sospensione )) 
                   e rateizzazione tributi sospesi 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, primo periodo,  le  parole  del  «30  novembre
2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017». 
  (( a-bis) al comma  7,  primo  periodo,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre
2018»; )) 
    b) al comma 10, dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
«Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11,  comma  3
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017». 
    c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite  dalle
seguenti «febbraio 2018»; 
    d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al fine di
assicurare nell'anno 2017 (( il gettito dei tributi  non  versati  ))
per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario  per
la  ricostruzione   e'   autorizzato   a   concedere,   con   proprio
provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale  di
cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita  anticipazione  fino  ad  un
massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. 
  12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al  comma  12-bis,  non  versate  dai
comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo  periodo  del
presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema  del
versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni  interessati  possono
in ogni caso procedere  nell'anno  2017  al  versamento  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al  comma  12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del  versamento
effettuato al (( Commissario per la ricostruzione )) entro il termine
del 31 dicembre 2017.». 
  2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  le
parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino
alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229». 
  3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni  e
di interessi» sono aggiunte le seguenti: «e, per i  soggetti  diversi
da quelli indicati dall'articolo 11, comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti  diversi  da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere  dal
16 febbraio 2018.» 
  4. All'articolo 11, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti» sono  sostituite
dalle  seguenti  «entro  il  16  dicembre  2017»  e  dopo  le  parole
«pagamento  dei  tributi»  sono  aggiunte  le  seguenti  «oggetto  di
sospensione». 
  5.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,   ad
eccezione di quelle derivanti dalla  proroga  della  sospensione  dei
tributi  locali,  pari  a  101  milioni  di  euro   nell'anno   2018,
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
  (( 5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre  2015,  n.  203,  la
vita tecnica  degli  impianti  di  risalita  in  scadenza  nel  2017,
limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo,
e' prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini
della  sicurezza  dell'esercizio  da  parte  dei  competenti   uffici
ministeriali. 
  5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, dopo le parole: «gennaio  2017,»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' le imprese agricole che hanno subito  danni  dalle
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali  verificatesi  nel
mese di aprile 2017»; 
  b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ovvero,
per le imprese agricole che hanno subito danni  dalle  gelate,  dalle
brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di  aprile
2017, entro il 30 agosto 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, dall'art. 43-quater e dall'art. 45 della presente
          legge: 
              "Art. 48. Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi 
              1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a
          quanto disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  del  1°  settembre  2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5  settembre  2016,  e  fermo
          restando che la mancata effettuazione  di  ritenute  ed  il
          mancato riversamento delle  stesse,  relative  ai  soggetti
          residenti nei predetti comuni, rispettivamente,  a  partire
          dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
          26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati
          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: 
              a) i versamenti riferiti  al  diritto  annuale  di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
              b) (abrogata) 
              c) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
          esclusi quelli per  il  servizio  irriguo,  gravanti  sugli
          immobili agricoli ed extragricoli; 
              d)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
              e) il pagamento dei canoni di concessione  e  locazione
          relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili,  di
          proprieta'  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici,  ovvero
          adibiti ad uffici statali o pubblici; 
              f)  le  sanzioni  amministrative  per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
              g)  il  pagamento  delle   rate   dei   mutui   e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
              h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di
          cui alla legge 14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo
          sviluppo della proprieta' coltivatrice; 
              i) il pagamento delle prestazioni e degli  accertamenti
          che sono effettuati  dai  servizi  veterinari  del  Sistema
          sanitario nazionale a carico dei residenti  o  titolari  di
          attivita' zootecniche e del  settore  alimentare  coinvolti
          negli eventi del sisma; 
              l) i termini relativi  agli  adempimenti  e  versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
              1-bis. I  sostituti  d'imposta,  indipendentemente  dal
          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti
          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare
          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle
          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla
          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli
          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'
          versato. 
              1-ter. Nei Comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti
          danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
          decreto. 
              1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al
          fine di superare le difficolta' che si  possono  verificare
          per  l'insufficienza   dell'ammontare   complessivo   delle
          ritenute  operate  dal  sostituto  d'imposta,  i   soggetti
          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei
          territori di cui all'articolo  1,  comma  1,  del  presente
          decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto
          a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
          nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98. 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo. 
              3. Fino al 31 dicembre 2016, non  sono  computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'articolo 51 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni. 
              4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e  dei  datori
          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26
          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa
          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non
          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per
          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e
          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo
          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
              5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei  Comuni
          di cui agli allegati 1 e 2 sono da  considerarsi  causa  di
          forza maggiore  ai  sensi  dell'articolo  1218  del  codice
          civile, anche ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
          bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla  Centrale
          dei rischi. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1
          e  2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli
          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a
          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative
          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,
          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla
          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con
          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono
          differiti al 1° marzo 2017. 
              7. Le persone fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31  dicembre  2018,  esclusivamente
          per  quelli  in  esecuzione  di  quanto   stabilito   dalle
          ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle
          istanze, dei contratti e dei  documenti  effettuato  presso
          gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione  di
          quanto stabilito dal presente  decreto  e  dalle  ordinanze
          commissariali,   produce   i   medesimi    effetti    della
          registrazione eseguita secondo  le  modalita'  disciplinate
          dal testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Non  si  procede  al
          rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze  e
          ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata  in
          data  anteriore  all'entrata  in  vigore  della  legge   di
          conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
              8. Per quanto attiene agli impegni e  agli  adempimenti
          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,
          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle
          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio
          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di
          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni
          previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE)  n.
          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La
          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'
          considerata ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del
          citato regolamento n. 640/2014. 
              9. Le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  con
          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,
          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo
          non  superiore  ad  un   anno,   delle   deroghe   previste
          dall'articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008  della
          Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di  informare  la
          Commissione europea sulle deroghe concesse, entro  un  mese
          dal  rilascio  delle  stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,
          Abruzzo e Marche comunicano al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  l'elenco  delle  aziende
          oggetto di deroga. 
              10.  Il  termine  del  16   dicembre   2016,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato  al  30
          novembre 2017. Per i soggetti diversi  da  quelli  indicati
          all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
          n. 8 convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  aprile
          2017,  n.  45,  il  termine  del  30   novembre   2017   e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione
          dei  termini  relativi  agli   adempimenti   e   versamenti
          tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  1º  settembre  2016  si  applica  anche  ai
          soggetti residenti o aventi sede  legale  o  operativa  nei
          Comuni indicati nell'allegato 1 al  presente  decreto,  non
          ricompresi   nell'allegato   al   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si  fa
          luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
              10-bis.  La  sospensione   dei   versamenti   e   degli
          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi
          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non
          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
              11.  La  ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai  commi  1-bis,
          10 e 10-bis,  avviene  entro  il  16  dicembre  2017  senza
          applicazione di sanzioni e  interessi  e,  per  i  soggetti
          diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma  3,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16
          febbraio  2018.  I  soggetti  diversi  da  quelli  indicati
          dall'articolo  11,  comma  3,  di  detto  decreto-legge   9
          febbraio 2017, n. 8, possono versare le  somme  oggetto  di
          sospensione, senza applicazione di  sanzioni  e  interessi,
          mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate  mensili
          di pari importo, a  decorrere  dal  16  febbraio  2018.  Il
          versamento delle ritenute non operate ai  sensi  del  comma
          1-bis  del  presente  articolo  puo'  essere  disciplinato,
          subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita'
          di risorse del fondo previsto dall'articolo 1,  comma  430,
          della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro  il
          30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo  9,  comma  2-bis,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              11-bis.  La  ripresa  dei  versamenti  del  canone   di
          abbonamento  alla  televisione  ad  uso  privato   di   cui
          all'articolo 1, comma  153,  lettera  c),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con  le  modalita'  di
          cui al comma 11. Nei casi in cui  per  effetto  dell'evento
          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun
          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla
          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero
          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. 
              12. Gli adempimenti tributari, diversi dai  versamenti,
          non eseguiti per effetto  delle  sospensioni  disposte  dal
          citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi
          10 e 10-bis, sono effettuati  entro  il  mese  di  febbraio
          2018. 
              12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito
          dei tributi  non  versati  per  effetto  delle  sospensioni
          citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione  e'
          autorizzato  a  concedere,  con  proprio  provvedimento,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino  ad
          un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. 
              12-ter. Il Commissario per  la  ricostruzione  comunica
          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma
          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,
          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,
          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale
          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta
          municipale propria riscossa a decorrere  da  febbraio  2018
          tramite  il  sistema  del  versamento  unitario,   di   cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241.   Gli   importi    recuperati    dall'Agenzia    delle
          entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato.  I  comuni
          interessati possono in ogni caso procedere  nell'anno  2017
          al  versamento  ad  apposito  capitolo   dell'entrata   del
          bilancio  statale  delle  anticipazioni  di  cui  al  comma
          12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del   versamento
          effettuato al Commissario per  la  ricostruzione  entro  il
          termine del 31 dicembre 2017. 
              13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
          i termini relativi agli adempimenti  e  ai  versamenti  dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  in  scadenza  rispettivamente
          nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017  ovvero
          nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre  2017.  Non
          si fa luogo al  rimborso  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
          articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre  2017,  senza
          applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  anche   mediante
          rateizzazione fini ad un massimo di diciotto  rate  mensili
          di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.  Agli
          oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
          valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in  344,53
          milioni  di  euro  per  il  2017,  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo 52. Agli oneri valutati di  cui  al  presente
          comma, si applica l'articolo 17, commi da  12  a  12-quater
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi  sismici  che
          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici
          di cui all'articolo  1,  alle  richieste  di  anticipazione
          della posizione individuale maturata  di  cui  all'articolo
          11, comma 7, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, avanzate  da  parte  degli  aderenti
          alle  forme  pensionistiche  complementari  residenti   nei
          Comuni di cui agli allegati  1  e  2,  si  applica  in  via
          transitoria quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  7,
          lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
          a prescindere dal requisito degli otto anni  di  iscrizione
          ad  una  forma  pensionistica  complementare,  secondo   le
          modalita' stabilite dagli  statuti  e  dai  regolamenti  di
          ciascuna specifica forma  pensionistica  complementare.  Il
          periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal  24
          agosto 2016. 
              14. Le disposizioni di cui ai  commi  4  e  13  trovano
          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e
          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016
          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da
          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 2. 
              15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
              «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o
          differiti,  ai  sensi   del   comma   2,   avviene,   senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse  preordinate  allo   scopo   dal   fondo   previsto
          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. I versamenti dei  tributi  oggetto  di  sospensione
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere destinati al predetto fondo.»; 
              b) il comma 2-ter e' abrogato. 
              16.  I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate  entro  il  30  giugno  2017,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla  rata  scadente
          il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione  o
          l'inagibilita'   totale   o   parziale    del    fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di cui all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad
          un massimo di 16 milioni di euro con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'articolo  1,  comma  639,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di
          cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 
              17. Per le banche insediate  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre  2016  (165)  i  termini  riferiti   ai   rapporti
          interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto
          2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e  la  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ovvero la data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto-legge  11  novembre  2016,   n.   205,
          ancorche' relativi ad atti o  operazioni  da  compiersi  su
          altra piazza. 
              18. Al fine  di  consentire  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di
          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico
          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori
          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine
          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'
          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,
          adottate in  attuazione  dell'articolo  7,  comma  11,  del
          decreto legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'
          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  11.   Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          adempimenti e versamenti tributari e ambientali 
              01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
          n. 244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-quater sono  aggiunti
          i seguenti: 
              «2-quinquies.  Le  imprese  aventi  sede   nei   Comuni
          individuati negli  allegati  1  e  2  al  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  possono  dichiarare,  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          alle autorita' competenti la  mancata  presentazione  della
          comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi  3
          e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo
          24  giugno  2003,  n.  182,  limitatamente  all'anno  2017,
          qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per
          la citata comunicazione non risultino piu' disponibili. 
              2-sexies. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          2-quinquies, per  i  soggetti  di  cui  al  medesimo  comma
          obbligati  alla  presentazione   del   modello   unico   di
          dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  189  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei  territori
          colpiti dagli eventi sismici degli anni  2016  e  2017,  il
          termine previsto dalla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017». 
              1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189  del  2016
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1: 
              1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da
          parte dei soggetti di cui al predetto  decreto,  a  partire
          dal 24 agosto 2016 e fino alla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei  predetti
          comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016  fino
          al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al
          18 dicembre 2016»; 
              2) la lettera b) e' abrogata; 
              3) alla lettera l), le parole:  «all'allegato  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»; 
              b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I
          sostituti  d'imposta,   indipendentemente   dal   domicilio
          fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni
          di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le  ritenute
          alla fonte a decorrere dal  1°  gennaio  2017  fino  al  30
          novembre 2017. La sospensione dei pagamenti  delle  imposte
          sui redditi, effettuati mediante ritenuta  alla  fonte,  si
          applica alle ritenute operate ai sensi degli  articoli  23,
          24 e 29 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.  Non  si
          fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»; 
              c) al comma 2, le parole: «, della  telefonia  e  della
          radiotelevisione pubblica» sono sostituite dalle  seguenti:
          «e della telefonia,»; 
              c-bis) al comma 7, le parole:  «dell'imposta  di  bollo
          per le istanze  presentate  alla  pubblica  amministrazione
          fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «dell'imposta di bollo e dell'imposta di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31  dicembre  2017,  esclusivamente
          per  quelli  in  esecuzione  di  quanto   stabilito   dalle
          ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle
          istanze, dei contratti e dei  documenti  effettuato  presso
          gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione  di
          quanto stabilito dal presente  decreto  e  dalle  ordinanze
          commissariali,   produce   i   medesimi    effetti    della
          registrazione eseguita secondo  le  modalita'  disciplinate
          dal testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Non  si  procede  al
          rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze  e
          ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata  in
          data  anteriore  all'entrata  in  vigore  della  legge   di
          conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8»; 
              d) al comma 10, le parole:  «30  settembre  2017»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017». 
              e) al comma 11: 
              1) dopo le parole:  «e  dai  commi»  sono  inserite  le
          seguenti: «1-bis,»; 
              2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma
          sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre  2017
          senza applicazione di sanzioni e interessi.  Il  versamento
          delle ritenute non operate ai sensi  del  comma  1-bis  del
          presente     articolo     puo'     essere     disciplinato,
          subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita'
          di risorse del fondo previsto dall'articolo 1,  comma  430,
          della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro  il
          30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo  9,  comma  2-bis,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica» ; 
              f) dopo il comma 11 e' aggiunto il  seguente:  «11-bis.
          La ripresa dei versamenti del canone  di  abbonamento  alla
          televisione ad uso privato di  cui  all'articolo  1,  comma
          153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
          effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in
          cui per effetto dell'evento sismico la famiglia  anagrafica
          non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone  di
          abbonamento alla televisione ad uso privato non  e'  dovuto
          per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»; 
              g) al comma 12 le parole: «entro  il  mese  di  ottobre
          2017» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  mese  di
          dicembre 2017»; 
              g-bis) al comma 16,  le  parole:  «28  febbraio  2017»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2017» 
              2.  Nei  Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2   del
          decreto-legge n. 189 del 2016, i termini  per  la  notifica
          delle cartelle di pagamento  e  per  la  riscossione  delle
          somme risultanti dagli atti di cui agli articoli  29  e  30
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le  attivita'  esecutive  da  parte  degli   agenti   della
          riscossione  e  i  termini  di  prescrizione  e   decadenza
          relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
          quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio  2017
          fino  alla  scadenza  dei  termini  delle  sospensioni  dei
          versamenti  tributari   previste   dall'articolo   48   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229  e
          riprendono  a  decorrere  dalla   fine   del   periodo   di
          sospensione. 
              3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro  il  16
          dicembre 2017, per il  pagamento  dei  tributi  oggetto  di
          sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
          del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo  dal  1°
          dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
          impresa e  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli
          esercenti attivita' agricole  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 possono chiedere ai soggetti autorizzati  all'esercizio
          del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
          Stato da erogare il  30  novembre  2017.  A  tale  fine,  i
          predetti   soggetti    finanziatori    possono    contrarre
          finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del   30
          novembre 2017, e, per i finanziamenti di  cui  al  comma  4
          alla data del 30  novembre  2018,  secondo  contratti  tipo
          definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa  depositi  e
          prestiti  S.p.A.  e   l'Associazione   bancaria   italiana,
          assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un  ammontare
          massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto sono concesse le garanzie dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' delle stesse. Le  garanzie  dello
          Stato di cui al presente comma sono elencate  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              4. Per i tributi dovuti per il periodo dal  1°  gennaio
          2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti  di
          cui al comma 3, il relativo versamento avviene in  un'unica
          soluzione entro il 16 dicembre  2018.  Per  assolvere  tale
          obbligo, i medesimi soggetti possono  altresi'  richiedere,
          fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni  di
          euro, il finanziamento di cui al comma 3 o  un'integrazione
          del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018. 
              5. Gli interessi  relativi  ai  finanziamenti  erogati,
          nonche'  le  spese  strettamente   necessarie   alla   loro
          gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di  cui
          al comma 3 mediante un credito di imposta di  importo  pari
          all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il
          credito di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  senza
          applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero puo'  essere  ceduto
          secondo quanto previsto dall'articolo  43-ter  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
          successive modificazioni. La quota capitale  e'  restituita
          dai soggetti di cui ai  commi  3  e  4,  rispettivamente  a
          partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque
          anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
          finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti
          per  i  relativi  finanziamenti  siano   riconosciuti   con
          riferimento al 31 dicembre 2018. 
              6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano
          all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   identificativi   dei
          soggetti che omettono i pagamenti  previsti  nel  piano  di
          ammortamento, nonche'  i  relativi  importi,  per  la  loro
          successiva iscrizione, con gli interessi di mora,  a  ruolo
          di riscossione. Il credito iscritto a  ruolo  e'  assistito
          dai medesimi privilegi  che  assistono  i  tributi  per  il
          pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento. 
              7. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti
          i tempi e le modalita' di  trasmissione  all'Agenzia  delle
          entrate, da  parte  dei  soggetti  finanziatori,  dei  dati
          relativi ai  finanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,
          nonche' quelli di attuazione del comma 6. 
              8. Ai  fini  del  monitoraggio  dei  limiti  di  spesa,
          l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
          e delle finanze i dati delle compensazioni  effettuate  dai
          soggetti  finanziatori  per  la   fruizione   del   credito
          d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
              9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto  ai
          soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto  dei
          limiti di  cui  ai  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.
          1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis».
          Il Commissario straordinario istituisce e cura un  registro
          degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3  per  la
          verifica del rispetto della disciplina in materia di  aiuti
          di Stato. 
              10. All'articolo 6 del decreto-legge 22  ottobre  2016,
          n. 193,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          dicembre  2016,  n.  225,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 2, le  parole:  «31  marzo  2017»,  ovunque
          ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «21  aprile
          2017»; 
              b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono
          sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»; 
              c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente: 
              «13-ter. Per  i  carichi  affidati  agli  agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti  cui
          si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
          1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          sono prorogati di un anno i termini e le scadenze  previsti
          dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo». 
              10-bis. L'articolo 6, comma  10,  lettera  e-bis),  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  si
          interpreta  nel  senso  che  ai  fini   della   definizione
          agevolata dei  carichi,  di  cui  al  comma  1  del  citato
          articolo 6,  non  sono  dovute  le  sanzioni  irrogate  per
          violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
          anche nel caso in  cui  il  debitore  sia  lo  stesso  ente
          previdenziale. 
              11. Agli oneri, in  termini  di  fabbisogno  di  cassa,
          derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di  euro  per
          l'anno 2017 e a 180 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  e
          seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti
          fruttiferi  appositamente  aperti   presso   la   tesoreria
          centrale remunerati secondo  il  tasso  riconosciuto  sulle
          sezioni fruttifere dei  conti  di  tesoreria  unica,  delle
          somme gestite presso il sistema bancario  dal  Gestore  dei
          Servizi Energetici per un importo pari  a  300  milioni  di
          euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e  dalla
          Cassa per i servizi energetici e ambientali per un  importo
          pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di  euro
          per il 2018. 
              12. Il Fondo per  interventi  strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019. 
              13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12,  pari  a
          20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni  di
          euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e
          a 0,280 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
          e, per la compensazione in termini  di  solo  indebitamento
          netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per
          l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80
          milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per
          l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per  l'anno  2024  e  a
          0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede: 
              a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno  2017,  a
          20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di
          euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2020,   mediante
          corrispondente   utilizzo   del   Fondo   per    interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307; 
              b) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,
          mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero; 
              c) quanto a 7,02 milioni di euro  per  l'anno  2017,  a
          10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a  8,94  milioni  di
          euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, a 4,80 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  a  2,21
          milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per
          l'anno 2024 e a 0,25  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189; 
              d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018  e  a  9
          milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente
          utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10. 
              14. All'articolo 6-ter, comma 1, del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole  «entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «entro il termine fissato  per  la  deliberazione
          del bilancio annuale di previsione degli  enti  locali  per
          l'esercizio 2017». 
              15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri  di
          cui al comma 5, con decreti del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze da comunicare al Parlamento, si  provvede  ad
          apportare le variazioni di bilancio necessarie a  garantire
          il  reintegro  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
          politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  in
          misura  corrispondente  alla  differenza   tra   la   spesa
          autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate. 
              16.   Ai   fini   dell'immediata    attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio,
          anche in conto residui." 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   430
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "  430.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          rotativo per far fronte  alle  esigenze  che  derivano  dal
          differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi,
          disposto ai sensi dell'articolo 9  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
          l'anno   2016.   Con   apposito   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          attuative  e  di  alimentazione  del  medesimo  fondo.   Al
          relativo  onere  per  l'anno  2016  si  provvede   mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135." 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 1° dicembre 2015,  n.  203  recante  "Regolamento
          recante  norme  regolamentari  in  materia   di   revisioni
          periodiche,  di   adeguamenti   tecnici   e   di   varianti
          costruttive per i servizi di pubblico trasporto  effettuati
          con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al
          trasporto di persone" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  21
          dicembre 2015, n. 296. 
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo  15
          del citato decreto-legge n. 8  del  2017,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 15. Disposizioni per il sostegno  e  lo  sviluppo
          delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche 
              1. - 3. Omissis 
              4. Le imprese agricole ubicate nelle  Regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche e Umbria, interessate  dagli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  nonche'  nelle
          Regioni Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni  a  causa  delle
          avversita' atmosferiche di eccezionale intensita'  avvenute
          nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017,  nonche'  le  imprese
          agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate
          e dalle  nevicate  eccezionali  verificatesi  nel  mese  di
          aprile  2017  e  che   non   hanno   sottoscritto   polizze
          assicurative agevolate  a  copertura  dei  rischi,  possono
          accedere agli interventi previsti per favorire  la  ripresa
          dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
              4-bis. - 4-quater. Omissis 
              5. Le regioni di cui al comma 4,  anche  in  deroga  ai
          termini stabiliti all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta
          di declaratoria di eccezionalita' degli eventi  di  cui  al
          medesimo comma 4 entro il  termine  perentorio  di  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  ovvero,  per  le  imprese
          agricole che  hanno  subito  danni  dalle  gelate  e  dalle
          brinate eccezionali verificatesi nel mese di  aprile  2017,
          entro il 30 agosto 2017. 
              Omissis."