Art. 44 
 
                          Proroga incentivi 
 
  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015,
n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2019». 
  (( 1-bis.  All'articolo  20-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «23  milioni  di  euro  per  l'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per  l'anno
2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018». 
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma
1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a  13  milioni  di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18-quater  del
          citato decreto-legge n. 8 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 18-quater.  Credito  d'imposta  per  investimenti
          nelle regioni dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi
          sismici 
              1. Nei Comuni delle Regioni  Lazio,  Umbria,  Marche  e
          Abruzzo colpiti dagli eventi  sismici  succedutisi  dal  24
          agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
          189 del 2016, il credito d'imposta di cui  all'articolo  1,
          commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito nella misura del  25
          per cento per le grandi imprese, del 35 per  cento  per  le
          medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. 
              2. In relazione agli interventi di cui al  comma  1  si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 1,  commi  98  e  seguenti,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208. 
              3. La disposizione di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo
          economico, alla Commissione europea ai sensi  dell'articolo
          108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea. 
              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  della  dotazione  del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica di cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307." 
                
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  20-bis
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 20-bis. Interventi volti alla ripresa economica 
              1. Al fine di  favorire  la  ripresa  produttiva  delle
          imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei
          pubblici esercizi e del commercio  e  artigianato,  nonche'
          delle imprese che svolgono  attivita'  agrituristica,  come
          definita dalla legge 20  febbraio  2006,  n.  96,  e  dalle
          pertinenti norme regionali, insediate da  almeno  sei  mesi
          antecedenti  agli  eventi  sismici  nelle  province   delle
          regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  nelle  quali  sono
          ubicati i comuni di cui agli allegati 1  e  2  al  presente
          decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di  euro  per
          l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno  2018,  sono
          concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che
          le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi  agli
          eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura
          non inferiore al 30 per cento rispetto a  quello  calcolato
          sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 
              2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione
          e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di  riparto
          delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare,
          nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo
          comma 1, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione.  Alla  concessione  dei
          contributi provvedono i vice commissari. 
              3. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento  (UE)  n.
          651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,  ovvero  ai
          sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,
          del 18 dicembre 2013. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 23 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190." 
              - Per il testo del  comma  6  dell'articolo  3-bis  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 43-ter.