Art. 44 Proroga incentivi 1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019». (( 1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018». 1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 18-quater del citato decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente legge: "Art. 18-quater. Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici 1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. 2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e' notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307." - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 20-bis. Interventi volti alla ripresa economica 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." - Per il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano i riferimenti normativi all'art. 43-ter.