Art. 45 
 
                 Compensazione perdita gettito TARI 
 
  1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con modificazioni dalla legge 15  dicembre  2016,  n.
229, e' aggiunto, (( in fine )), il seguente  periodo:  «Al  fine  di
assicurare  ai  comuni  di  cui  all'articolo  1,  continuita'  nello
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  il  Commissario  per   la
ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui  all'articolo
4, comma 3, un'apposita  compensazione  fino  ad  un  massimo  di  16
milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e
di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per  sopperire
ai maggiori costi affrontati  o  alle  minori  entrate  registrate  a
titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui  allo  stesso
articolo 1, commi 667 e 668.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo modificato dell'articolo 48  del  citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 43.