(( Art. 45-bis 
 
          Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento 
               del Fondo di solidarieta' comunale 2017 
 
  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidita' dei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa  al  2017
del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  di  cui  al   comma   380-ter
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  Ministero
dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un
importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino
al 90 per cento della spettanza annua dovuta. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo degli allegati 1, 2 e  2-bis  al  citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 43-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 380-ter dell'articolo 1
          della citata legge n. 228 del 2012: 
              "380-ter. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          380, a decorrere dall'anno 2014: 
              a) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  e'
          pari  a  6.647.114.923,12  euro  per  l'anno   2014   e   a
          6.547.114.923,12 euro  per  gli  anni  2015  e  successivi,
          comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del  gettito
          di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno
          2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui
          al primo periodo e' incrementata  di  3.767,45  milioni  di
          euro. La dotazione del Fondo di cui  al  primo  periodo  e'
          assicurata attraverso  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge  n.  201  del  2011,  pari  a  4.717,9
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014  e  2015  e  a
          2.768,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2016  e
          seguenti. Corrispondentemente,  nei  predetti  esercizi  e'
          versata all'entrata del bilancio statale una quota di  pari
          importo dell'imposta municipale propria, di  spettanza  dei
          comuni. A seguito della riduzione della  quota  di  imposta
          municipale propria di  spettanza  comunale  da  versare  al
          bilancio  dello  Stato   per   alimentare   il   Fondo   di
          solidarieta'  comunale,  a  decorrere  dall'anno  2016,  la
          dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta
          in misura pari a 1. 949,1 milioni di  euro  annui.  Con  la
          legge di assestamento o con appositi decreti di  variazione
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate
          le variazioni compensative  in  aumento  o  in  diminuzione
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale
          propria  derivante  dagli  immobili   ad   uso   produttivo
          classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare
          il  processo  di  riordino  e  semplificazione  degli  enti
          territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale,
          non inferiore a 30 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2014, e' destinata ad incrementare il contributo  spettante
          alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma  10,
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni, e una quota non inferiore a  30  milioni  di
          euro  e'  destinata,  ai   sensi   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito  di
          fusione; 
              b)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          accordo da sancire in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2014  per
          l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello di riferimento per l'anno 2015, entro il  30  aprile
          per  l'anno  2016  ed  entro  il  30   novembre   dell'anno
          precedente a quello di riferimento  per  gli  anni  2017  e
          successivi, sono stabiliti i criteri  di  formazione  e  di
          riparto del Fondo di solidarieta' comunale,  tenendo  anche
          conto, per i singoli comuni: 
              1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6)  della
          lettera d) del comma 380; 
              2)  della  soppressione   dell'IMU   sulle   abitazioni
          principali e dell'istituzione della TASI; 
              3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          e in diminuzione, delle  risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              c)  in  caso  di  mancato  accordo,  il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  alla  lettera
          b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
              d) con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui alla lettera  b)  puo'  essere  variata  la
          quota  di  gettito  dell'imposta  municipale   propria   di
          spettanza comunale di cui alla lettera  a)  da  versare  al
          bilancio dello Stato e, corrispondentemente,  rideterminata
          la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a).  Le
          modalita'  di  versamento  al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio."