Art. 46 
 
               Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia 
 
  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche  e
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si  sono  susseguiti  a
far data dal 24  agosto  2016,  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita  la  zona  franca
urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Le imprese che  hanno  la  sede  principale  o  l'unita'  locale
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al
25 per cento (( nel periodo dal 1º  settembre  2016  al  31  dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015  )),  possono
beneficiare, in relazione ai redditi e  al  valore  della  produzione
netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati  Comuni,
delle seguenti agevolazioni: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dallo  svolgimento  dell'attivita'  svolta  dall'impresa  nella  zona
franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di
imposta, dell'importo (( di  100.000  euro  riferito  al  reddito  ))
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
zona franca; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica; 
    d)  esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente
lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana. 
  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle  imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca  entro
il 31 dicembre 2017. 
  4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il  periodo
di imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e per quello successivo. 
  5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui
all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese  che  hanno  la
sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di  cui  al  predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo (( dal 1º febbraio 2017
al 31 maggio 2017 )) la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e'  autorizzata
la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di  167,7  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per  l'anno  2019,
che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo degli allegati 1, 2 e 2-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 43-bis. 
              - La citata legge n. 296 del 2006 e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il Regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  n.
          L 352. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato
          decreto-legge n. 179 del 2012: 
              "Art. 37 Finanziamento  delle  agevolazioni  in  favore
          delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo 
              1. La riprogrammazione dei programmi  cofinanziati  dai
          Fondi strutturali 2007-2013 oggetto  del  Piano  di  azione
          coesione  nonche'  la  destinazione  di   risorse   proprie
          regionali  possono   prevedere   il   finanziamento   delle
          tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
          di  micro  e  piccola  dimensione  localizzate  o  che   si
          localizzano entro la data fissata dal  decreto  di  cui  al
          comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla  delibera  CIPE
          n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle  valutate
          ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata  e
          nelle ulteriori,  rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296  del
          2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          ricadenti   nelle   regioni    ammissibili    all'obiettivo
          «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio   2006,   e
          successive modificazioni. 
              1-bis. Rientrano tra le  Zone  franche  urbane  di  cui
          all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le aree industriali ricadenti  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo «Convergenza» per  le  quali  e'  stata  gia'
          avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
          siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
          autovetture e abbiano  registrato  un  numero  di  addetti,
          precedenti  all'avvio  delle   procedure   per   la   cassa
          integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a  mille
          unita'. 
              1-ter.  La   dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
              2. Ai fini della classificazione delle imprese  di  cui
          al comma 1 si applicano i parametri  dimensionali  previsti
          dalla vigente normativa comunitaria. 
              3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione  di
          cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della  legge  n.
          296  del  2006,  deve  intendersi  riferita  alla  «imposta
          municipale propria». 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          limite massimo delle risorse come individuate ai sensi  del
          comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i  termini
          di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
          sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4-bis.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  sperimentalmente   ai   comuni   della
          provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi
          di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
          programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
          a valere sulle somme destinate alla attuazione  del  «Piano
          Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3  agosto  2012,
          come integrate dal presente decreto. Con  decreto  adottato
          ai sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
          presente  comma  ed  alla  individuazione   delle   risorse
          effettivamente disponibili che rappresentano  il  tetto  di
          spesa."