(( Art. 46-bis 
 
Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli  eventi
            calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015 
 
  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  dopo  il
comma 428 sono inseriti i seguenti: 
  «428-bis. Con ordinanza adottata ai  sensi  dell'articolo  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  i  Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito
della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei
termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una
modulistica diversa, le modalita' e i termini con i quali si  procede
alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea
definizione delle voci ammissibili e  dei  massimali  previsti  nella
scheda   "C"   allegata   alle   ordinanze   di   protezione   civile
rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti  complessivi  dei
fabbisogni finanziari ivi indicati. 
  428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio  dei
ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole  di  cui  al  comma
428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a  428  e  dai  relativi
provvedimenti  attuativi,  entro  i   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle  finanze».
))