(( Art. 46-quater 
 
            Incentivi per l'acquisto di case antisismiche 
 
  1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
  «1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma  1-quater  siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle  zone  classificate  a  rischio
sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,  mediante  demolizione   e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo  di  ridurne  il  rischio
sismico,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  all'edificio
preesistente, ove  le  norme  urbanistiche  vigenti  consentano  tale
aumento,  eseguiti  da  imprese  di  costruzione  o  ristrutturazione
immobiliare, che  provvedano,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo  e  al  secondo  periodo  del
medesimo  comma  1-quater  spettano   all'acquirente   delle   unita'
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e  dell'85
per cento del prezzo della  singola  unita'  immobiliare,  risultante
nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro  un  ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita'  immobiliare.
I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente  possono  optare,
in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito
alle imprese che hanno effettuato  gli  interventi  ovvero  ad  altri
soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione  a  istituti  di  credito  e  intermediari
finanziari». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede: 
  a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3  milioni  di
euro per l'anno 2018 e a  14,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  41,
comma 2; 
  b) quanto  a  10,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a  19,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni  di  euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di  2,2  milioni
di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno  2029,  di
0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2031. 
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  16  Proroga   delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili 
              1. Ferme restando le ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
          relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al 50 per cento per le spese sostenute dal 26  giugno  2012
          al 31 dicembre 2017. 
              1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
          dicembre  2021  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. 
              1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017  e  fino  al  31
          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
              1-quater. Qualora dalla realizzazione degli  interventi
          di cui ai commi 1-bis e  1-ter  derivi  una  riduzione  del
          rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
          rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta  nella
          misura  del  70  per  cento  della  spesa  sostenuta.   Ove
          dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
          inferiori, la detrazione spetta nella  misura  dell'80  per
          cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro il 28 febbraio  2017,  sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono  stabilite
          le linee guida per la classificazione  di  rischio  sismico
          delle costruzioni nonche' le modalita' per  l'attestazione,
          da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia  degli
          interventi effettuati. 
              1-quinquies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
          detraibili per la realizzazione degli interventi di cui  ai
          commi 1-ter, 1-quater  e  1-quinquies  rientrano  anche  le
          spese effettuate per la classificazione e verifica  sismica
          degli immobili. 
              1-septies. Qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate a rischio sismico 1  ai  sensi  dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3519  del  28
          aprile 2006, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108
          dell'11 maggio 2006, mediante demolizione  e  ricostruzione
          di  interi  edifici,  allo  scopo  di  ridurne  il  rischio
          sismico,  anche   con   variazione   volumetrica   rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
          2016, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2017  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  10.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2016  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2016 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1." 
              - Per il testo del  comma  200  dell'articolo  1  della
          citata legge n.  190  del  2014  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 3. 
              - Per il testo del comma 5 dell'articolo 10 del  citato
          decreto-legge n. 282  del  2004  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis.