(( Art. 46-quinquies 
 
Personale degli Uffici speciali per la  ricostruzione  dell'Aquila  e
                       dei comuni del cratere 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2018,  al  personale  assunto  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134,  assegnato  temporaneamente  agli   Uffici   speciali   per   la
ricostruzione della citta' dell'Aquila  e  dei  comuni  del  cratere,
costituiti ai sensi del citato  decreto-legge  n.  83  del  2012,  e'
riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo  periodo  del
comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato
articolo 50,  comma  7,  lettere  a),  b)  e  c),  nelle  more  della
definizione di appositi accordi  dei  singoli  Uffici.  La  dotazione
organica  di  ognuno  dei  predetti  Uffici  puo'   essere   altresi'
potenziata con un'unita' di personale  dirigenziale  di  livello  non
generale, scelta ai sensi dell'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale  dirigenziale  si
applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato
articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per  l'attuazione  del
presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni  di  euro
annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di
servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento
economico del predetto personale e' corrisposto secondo  le  seguenti
modalita': 
  a) le  amministrazioni  di  provenienza  provvedono,  con  oneri  a
proprio carico esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione; 
  b) qualora l'indennita'  di  amministrazione  risulti  inferiore  a
quella prevista per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, il titolare  dell'Ufficio  speciale  provvede  al  rimborso
delle  sole  somme  eccedenti  l'importo  dovuto,  a   tale   titolo,
dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni  altro  emolumento
accessorio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi  3  e  6  dell'articolo
          67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134
          (Misure urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione 
              1. - 2. Omissis 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
              4. - 5. Omissis 
              6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato, in deroga a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244, e successive modificazioni,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato, a  decorrere  dall'anno  2013,  fino  a  100
          unita'  di  personale,  previo  esperimento  di   procedure
          selettive  pubbliche.  Tale  personale  e'  temporaneamente
          assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di  cui  al
          comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e  fino
          a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla  cessazione  delle
          esigenze  della  ricostruzione   e   dello   sviluppo   del
          territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile  2009,  tale
          personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  per  finalita'  connesse  a   calamita'   e
          ricostruzione,  secondo  quanto   disposto   con   apposito
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400.  In  considerazione  delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95. 
              Omissis." 
              - Il citato decreto-legge n. 83 del 2012 e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  50  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 50. Struttura  del  Commissario  straordinario  e
          misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali 
              1.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
          proprie competenze e funzioni, opera  con  piena  autonomia
          amministrativa, finanziaria e contabile in  relazione  alle
          risorse  assegnate  e  disciplina  l'articolazione  interna
          della struttura anche in aree e  unita'  organizzative  con
          propri atti in relazione alle specificita' funzionali e  di
          competenza. Il trattamento economico  del  personale  della
          struttura e' commisurato a quello corrisposto al  personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  nel  caso  in  cui  il  trattamento
          economico   di   provenienza    risulti    complessivamente
          inferiore. 
              2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale  gia'
          prevista dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
          speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  a
          supporto di regioni e comuni  ovvero  presso  la  struttura
          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2. 
              3.  Nell'ambito  del  contingente   dirigenziale   gia'
          previsto dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni  di  livello   dirigenziali   non   generale.   Le
          duecentoventicinque unita' di personale di cui al  comma  2
          sono individuate: 
              a)  nella  misura  massima  di  cento  unita'  tra   il
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra
          il personale in servizio presso l'Ufficio speciale  per  la
          ricostruzione   dei   comuni   del    cratere,    istituito
          dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134. Il  personale  di  cui  alla  presente
          lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
          ricostruzione  nei   territori   del   cratere   abruzzese,
          l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per   il   biennio
          2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
          di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle  risorse
          rimborsate dalla struttura  del  Commissario  straordinario
          per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
          comando  di  cui  al  primo   periodo,   attingendo   dalle
          graduatorie delle procedure concorsuali bandite  e  gestite
          in attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  67-ter,
          commi 6 e 7, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, per le quali e' disposta la  proroga  di  validita'
          fino al 31 dicembre 2018. Decorso  il  termine  di  cui  al
          citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del  1997,
          senza che l'amministrazione di appartenenza abbia  adottato
          il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso  si
          intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
          di disponibilita' da parte degli interessati  che  prendono
          servizio alla data indicata nella richiesta; 
              b) sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione; 
              c) sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche. 
              3-bis. Il trattamento economico del personale  pubblico
          della  struttura   commissariale,   collocato,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, in posizione di comando, fuori ruolo o  altro  analogo
          istituto  previsto  dai   rispettivi   ordinamenti,   viene
          corrisposto secondo le seguenti modalita': 
              a) le amministrazioni di  provenienza  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale,  compresa  l'indennita'
          di amministrazione; 
              b)  qualora  l'indennita'  di  amministrazione  risulti
          inferiore  a  quella  prevista  per  il   personale   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
              c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con
          oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario. 
              3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
          riconosciute  una  retribuzione  di  posizione  in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
          disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della
          prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
          al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del
          comma 7. 
              3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
          si applicano anche al  personale  di  cui  all'articolo  2,
          commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
          del 29 settembre 2016. 
              3-quinquies. Alle  spese  per  il  funzionamento  della
          struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della
          contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. 
              4.  Per  la  risoluzione   di   problematiche   tecnico
          contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai
          sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto
          di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente
          generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
              5. Per la definizione dei criteri di  cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera b),  il  commissario  straordinario  si
          avvale di  un  comitato  tecnico  scientifico  composto  da
          esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
          ingegneria  sismica,  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
          culturali e di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
          rendersi necessaria, in misura massima di quindici  unita'.
          La  costituzione  e  il  funzionamento  del  comitato  sono
          regolati con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2.  Per  la  partecipazione  al  comitato  tecnico
          scientifico non e' dovuta la corresponsione di  gettoni  di
          presenza, compensi o altri emolumenti comunque  denominati.
          Agli  oneri  derivanti  da  eventuali  rimborsi  spese  per
          missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di  cui  al
          comma 8. 
              6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,
          ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,  puo'
          essere disposto il  collocamento  fuori  ruolo  nel  numero
          massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
          finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
          tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
          organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
          posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
              7.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2  comma  2,
          nei limiti delle risorse disponibili: 
              a)  al  personale  non  dirigenziale  delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere  riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni di lavoro straordinario nel limite  massimo  di
          75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'
          autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°
          ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore
          mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi
          ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
          2018; 
              b)  al  personale  dirigenziale  ed  ai   titolari   di
          incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere attribuito, nelle more della definizione di appositi
          accordi  nell'ambito   della   contrattazione   integrativa
          decentrata, un  incremento  fino  al  30  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi
          ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,
          dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio
          2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della
          retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto
          riguarda il personale  dirigenziale,  all'articolo  24  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              c) al personale  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
          presente comma puo'  essere  attribuito  nelle  more  della
          definizione   di   appositi   accordi   nell'ambito   della
          contrattazione integrativa decentrata, un  incremento  fino
          al 30 per cento del trattamento accessorio,  tenendo  conto
          dei  risultati  conseguiti  su  specifici  progetti  legati
          all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati
          semestralmente dal Commissario straordinario. 
              7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7  si  applicano
          anche ai dipendenti pubblici impiegati  presso  gli  uffici
          speciali di cui all'articolo 3. 
              8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
          sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
          euro per l'anno  2016  e  15  milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
          oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
          il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2017 e 2018. 
              9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  lettera
          a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
          di apposita convenzione, di  strutture  e  personale  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   che
          provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
          pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
          interessata, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica. Ai fini dell'esercizio di ulteriori e  specifiche
          attivita' di  controllo  sulla  ricostruzione  privata,  il
          Commissario   straordinario   puo'    stipulare    apposite
          convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con  il
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Agli  eventuali
          maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse  della
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 
              9-bis. Anche al fine di finanziare  specifici  progetti
          di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa
          della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
          ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
          civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
          servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
          1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per
          l'anno 2016. 
              9-ter. All'onere di cui al  comma  9-bis  si  provvede,
          quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 187, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e,
          quanto  a  euro  7,3   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo
          previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della  legge
          6 giugno 2016, n. 106." 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 
              1. - 5-ter. Omissis 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              Omissis."