(( Art. 46-sexies Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: "445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, e' istituita una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. 446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 445 con le seguenti caratteristiche: a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; b) appartenere ai settori di attivita' individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 453, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto al comma 448; e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 447. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e 446 devono avere la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 447. 449. Il rispetto di quanto previsto al comma 448 e' attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonche' del limite previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al comma 452, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attivita' economica. 451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 452. Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 445 a 452, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013." - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22-bis del citato decreto-legge n. 66 del 2014: "Art. 22-bis Risorse destinate alle zone franche urbane 1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016. Omissis." - Per il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2-bis.