(( Art. 46-sexies 
 
Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane  nei  territori
  colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 
 
  1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445  a  453  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2017. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di  5  milioni  di
euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  445  a   453
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "445. Nei comuni della regione  Lombardia  colpiti  dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone  rosse  nei  centri
          storici, e' istituita una zona franca ai  sensi  dei  commi
          340 e seguenti dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende
          i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
          delle  Segnate,  Quingentole,  San  Giovanni   del   Dosso,
          Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio  Rusco
          e Suzzara. 
              446. Possono beneficiare delle agevolazioni di  cui  ai
          commi da 445 a 453 le imprese localizzate all'interno della
          zona  franca  di  cui  al  comma  445   con   le   seguenti
          caratteristiche: 
              a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi
          di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della
          Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del  Ministro
          delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 238 del  12  ottobre  2005,  e  avere
          avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000  euro  e
          un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
              b) appartenere ai settori di attivita' individuati  dai
          codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; 
              c) essere gia' costituite alla  data  di  presentazione
          dell'istanza presentata in  base  a  quanto  stabilito  dal
          decreto  di  cui  al  comma  453,  purche'   la   data   di
          costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre
          2014; 
              d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona
          franca, ai sensi di quanto previsto al comma 448; 
              e) essere nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri
          diritti civili, non essere  in  liquidazione  volontaria  o
          sottoposte a procedure concorsuali. 
              447. Gli aiuti di  Stato  corrispondenti  all'ammontare
          delle agevolazioni di cui  ai  commi  da  445  a  453  sono
          concessi ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
              448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi  da
          445 a 453, i soggetti individuati ai sensi dei commi 445  e
          446 devono avere  la  sede  principale  o  l'unita'  locale
          all'interno della zona franca e rispettare i  limiti  e  le
          procedure previsti dai regolamenti dell'Unione  europea  di
          cui al comma 447. 
              449. Il rispetto di quanto previsto  al  comma  448  e'
          attestato mediante dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445. 
              450. I soggetti di cui  ai  commi  445  e  446  possono
          beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonche' del  limite
          previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al
          comma 452, delle seguenti agevolazioni: 
              a) esenzione dalle  imposte  sui  redditi  del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa  nella  zona   franca   fino   a   concorrenza
          dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun  periodo
          d'imposta; 
              c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli
          immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai
          soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attivita'
          economica. 
              451. Le esenzioni di cui al  comma  450  sono  concesse
          esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla  data
          di entrata in vigore della presente legge. 
              452. Per le finalita' di cui ai commi  da  445  a  453,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma
          1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e'
          incrementata di  5  milioni  di  euro  nell'anno  2016.  Al
          relativo onere, pari a 5 milioni di euro per  l'anno  2016,
          si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  di  pari
          importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
          3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. 
              453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi
          da 445 a 452,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  22-bis
          del citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 22-bis Risorse destinate alle zone franche urbane 
              1. Per gli interventi  in  favore  delle  zone  franche
          urbane di cui all'articolo 37, comma 1,  del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori  zone
          franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio
          2009, ricadenti nelle regioni non  comprese  nell'obiettivo
          "Convergenza" e della zona franca del comune di  Lampedusa,
          istituita dall'articolo 23, comma 45, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
          milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il
          2016. 
              Omissis." 
              - Per il testo del comma 5 dell'articolo 10 del  citato
          decreto-legge n. 282  del  2004  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis.