(( Art. 46-septies 
 
          Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 
                della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei  residui
passivi perenti relativi a  trasferimenti  per  la  compartecipazione
all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «. Dette  somme  sono  compensate  con  la
cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti
iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»; 
  b) al comma 531, la parola: «2016» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2017»; 
  c) al comma 532, la parola: «2016» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del  saldo  individuato
dall'articolo 1, comma 710, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208»
sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  530,  531  e  532
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232  del  2016,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 - 
              530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse,  per  gli
          esercizi  2013  e  precedenti,  alle  regioni   a   statuto
          ordinario   ai   sensi    dell'articolo    77-quater    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare  mensilmente  il   finanziamento   della   spesa
          sanitaria e non regolate alla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge   a   valere   sulle   somme   della
          compartecipazione all'IVA  assegnate  alle  regioni  per  i
          medesimi esercizi, si  intendono  trasferimenti  definitivi
          alle regioni a titolo di compartecipazione  all'IVA.  Dette
          somme  sono  compensate  con  la   cancellazione   di   una
          corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a
          tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016." 
              531.    Alle    sistemazioni    contabili     derivanti
          dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
          Le relative  registrazioni  contabili  sono  riportate  nel
          rendiconto generale dello Stato per l'esercizio2017." 
              532.    Le     sistemazioni     contabili     derivanti
          dall'applicazione del comma 530 del presente articolo  sono
          registrate  dalle   regioni   nelle   scritture   contabili
          dell'esercizio 2017."