(( Art. 46-septies Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»; b) al comma 531, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017»; c) al comma 532, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 - 530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016." 531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio2017." 532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2017."