(( Art. 46-novies 
 
Incremento  del  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  da
  destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7 
 
  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza  connessi  allo
svolgimento del vertice tra i sette maggiori  Paesi  industrializzati
(G7),  il  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  di   cui
all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
incrementato, dal 1º maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900  unita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e
3,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari
a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  377  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016: 
              "Art. 1 - Comma 377 
              377. Al fine di assicurare,  anche  in  relazione  alle
          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita' e del terrorismo  e  alle  ulteriori  esigenze
          connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i  sette
          maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli
          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di  quelli  previsti  dall'articolo   3,   comma   2,   del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2017,  limitatamente  ai
          servizi  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi   sensibili,
          l'impiego  di  un  contingente  pari  a  7.050  unita'   di
          personale delle Forze armate. Si applicano le  disposizioni
          di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,   2   e   3,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  125.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro   123.000.000   per   l'anno   2017,   con   specifica
          destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al
          comma 74 e di euro 2.463.203 per il  personale  di  cui  al
          comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102." 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3  dell'articolo
          7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125
          (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
              "Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
          1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. Omissis 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              Omissis." 
              - Per il testo del  comma  200  dell'articolo  1  della
          citata legge n.  190  del  2014  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 3.