Art. 32. Il coordinatore provinciale Il coordinatore provinciale e' eletto a scrutinio segreto dal congresso provinciale. Resta in carica 3 anni. Il coordinatore provinciale rappresenta il movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. E' coadiuvato dai membri del comitato provinciale, determina la linea politica del movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali. Propone al comitato provinciale il nome del responsabile amministrazione e tesoreria e dei responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato provinciale. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale convoca il congresso provinciale per il rinnovo totale degli organi. Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore provinciale. In caso di impedimento temporaneo il coordinatore provinciale e' sostituito dal vice coordinatore provinciale. In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo coordinatore.