Art. 32. 
                     Il coordinatore provinciale 
 
    Il coordinatore provinciale e' eletto  a  scrutinio  segreto  dal
congresso provinciale. 
    Resta in carica 3 anni. 
    Il coordinatore provinciale rappresenta il movimento  nelle  sedi
istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. E'  coadiuvato
dai membri del comitato provinciale, determina la linea politica  del
movimento  a  livello  provinciale,  nell'ambito  delle   scelte   di
carattere  generale  operate  dagli  organi  nazionali,  regionali  e
provinciali. 
    Propone  al  comitato  provinciale  il  nome   del   responsabile
amministrazione e tesoreria e dei  responsabili  di  settore  per  le
funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il
voto  favorevole  del  comitato  provinciale.  Qualora  il   comitato
respinga per tre volte consecutive la proposta del  coordinatore  per
uno dei predetti incarichi,  entro  novanta  giorni  il  coordinatore
regionale convoca il congresso  provinciale  per  il  rinnovo  totale
degli organi. 
    Il coordinatore nomina fra i  responsabili  di  settore  il  vice
coordinatore  provinciale.  In  caso  di  impedimento  temporaneo  il
coordinatore  provinciale  e'  sostituito   dal   vice   coordinatore
provinciale. 
    In caso  di  impedimento  permanente  o  dimissioni  il  comitato
provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo
coordinatore.