Art. 43 
 
 
   (Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi) 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del "30 novembre  2017"
sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017". 
  b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per
i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11,  comma  3  del
decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine del 30 novembre  2017  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017". 
  c) al comma 12, le parole: "dicembre 2017"  sono  sostituite  dalle
seguenti "febbraio 2018"; 
  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. Al  fine  di
assicurare nell'anno 2017 i tributi non  versati  per  effetto  delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per  la  ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4,  comma  3,
un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17  milioni  di  euro
per l'anno 2017. 
  12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al  comma  12-bis,  non  versate  dai
comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo  periodo  del
presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema  del
versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni  interessati  possono
in ogni caso procedere  nell'anno  2017  al  versamento  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al  comma  12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del  versamento
effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del  31
dicembre 2017.". 
  2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,  n.45,  le
parole "al 30 novembre 2017" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino
alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti  tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229". 
  3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole: "dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni  e
di interessi" sono aggiunte le seguenti: "e, per i  soggetti  diversi
da quelli indicati dall'articolo 11, comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti  diversi  da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere  dal
16 febbraio 2018." 
  4. All'articolo 11, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n.45, le parole "nei termini previsti"  sono  sostituite
dalle  seguenti  "entro  il  16  dicembre  2017"  e  dopo  le  parole
"pagamento  dei  tributi"  sono  aggiunte  le  seguenti  "oggetto  di
sospensione". 
  5.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,   ad
eccezione di quelle derivanti dalla  proroga  della  sospensione  dei
tributi  locali,  pari  a  101  milioni  di  euro   nell'anno   2018,
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208.