Art. 16 
 
                    Docenti su posto di sostegno 
 
  1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo
9 in pedagogia e didattica speciale  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole  secondarie
paritarie, per insegnare su  posto  di  sostegno,  con  contratto  di
docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di
cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n.
62. 
  2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di
sostegno  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  corso  di
specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al
corso. 
  3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in  pedagogia  e
didattica  speciale  per  le  attivita'  di  sostegno   didattico   e
l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma  3,  nell'ordine
di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito
dalle universita' interessate, i soggetti in possesso  dei  requisiti
di accesso di cui all'articolo 5,  comma  3.  E'  considerato  titolo
prioritario per l'ammissione  al  corso  di  specializzazione  essere
titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove
ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per  almeno
tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti  siano
retribuiti sulla base di uno dei contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro del settore. 
  4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle
universita' e  delle  istituzioni  AFAM,  l'iscrizione  al  corso  di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di  sostegno  didattico  e   l'inclusione   scolastica   avviene   in
sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di  cui  all'articolo
3,   nell'ambito   di   contingenti   autorizzati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati  sulla
base del fabbisogno delle  scuole  paritarie  e  tenuto  conto  della
disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato   all'insegnamento   o
specializzato. 
  5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al
presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e  ai
medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 
  6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente
articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di
titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera  g)  della
          legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nelle note all'art. 15.