Art. 16 Docenti su posto di sostegno 1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62. 2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di sostegno anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso. 3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato. 5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nelle note all'art. 15.