Art. 19 
 
Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione  dell'AIR
                             e della VIR 
 
  1. La relazione annuale sullo  stato  di  applicazione  dell'AIR  e
della VIR, da presentare al Parlamento  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246,  riporta  i  seguenti
elementi informativi: 
    a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno; 
    b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR; 
    c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del  DAGL,  del
Parlamento, o su  sollecitazione  del  Consiglio  di  Stato  in  sede
consultiva; 
    d) metodologie applicate,  scelte  organizzative  adottate  dalle
amministrazioni; 
    e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e  della
VIR e relative metodologie; 
    f) piani  biennali  per  la  valutazione  e  la  revisione  della
regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti; 
    g) riferimenti  alle  esperienze  di  AIR  e  di  VIR  presso  le
istituzioni  dell'Unione  europea,  le  autorita'  indipendenti,   le
regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche  anche  a
livello internazionale; 
    h) eventuali criticita' riscontrate a livello di  Amministrazioni
nello svolgimento delle AIR e delle VIR; 
    i)  iniziative  per  la  formazione  e  il  miglioramento   delle
capacita' istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle
consultazioni. 
  2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette  al
DAGL una relazione con gli elementi informativi di  cui  al  comma  1
relativi all'anno precedente. In particolare, il  Dipartimento  degli
affari regionali, sentita,  ove  occorra,  la  Conferenza  Unificata,
fornisce le informazioni riguardanti le  attivita'  delle  regioni  e
degli enti locali. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  10,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              «Art.  14  (Semplificazione  della   legislazione).   -
          (omissis). 
              10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le  amministrazioni
          comunicano al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi
          necessari per la presentazione al Parlamento, entro  il  30
          aprile,  della  relazione  annuale   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  sullo   stato   di   applicazione
          dell'AIR.».