Art. 31. Organizzazione degli uffici e servizi 1. La struttura direzionale e' articolata su piu' livelli dirigenziali in modo da assicurare il compiuto presidio di base, gestionale e operativo, delle funzioni e dei servizi finali e strumentali nonche' il costante raccordo programmatorio e di coordinamento con gli organi di governo e di alta direzione, da porre in capo al livello dirigenziale piu' elevato. 2. Fermi restando i criteri di cui al comma 3 dell'art. 30, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi in cui possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici e strutture con scopi specifici e obiettivi determinati, per le ipotesi in cui, in relazione a particolari programmi, emerga l'opportunita' o la necessita' di gestire e coordinare unitariamente o in forma interdisciplinare, per il loro rilievo strategico o il significativo impatto sull'utenza, attivita' e compiti distinti. 3. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, il cui organico e' costituito da dipendenti capitolini ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e che non abbiano con i titolari delle predette cariche relazioni di parentela o affinita' fino al terzo grado o rapporti di vincolo affettivo. 4. Nell'ambito dell'unita' di Roma Capitale, l'articolazione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi dei Municipi e' oggetto di specifica disciplina, idonea a garantire l'autonomo ed efficace esercizio delle funzioni loro attribuite. 5. La dotazione organica e' determinata per contingenti complessivi delle categorie e dei profili professionali, allo scopo di garantire il maggior grado di flessibilita' distributiva, in funzione delle esigenze di adeguamento degli organici e delle strutture ai compiti da svolgere e ai programmi da attuare.