Art. 31. 
 
 
                Organizzazione degli uffici e servizi 
 
    1.  La  struttura  direzionale  e'  articolata  su  piu'  livelli
dirigenziali in modo da assicurare  il  compiuto  presidio  di  base,
gestionale e  operativo,  delle  funzioni  e  dei  servizi  finali  e
strumentali  nonche'  il  costante  raccordo  programmatorio   e   di
coordinamento con gli organi di governo e di alta direzione, da porre
in capo al livello dirigenziale piu' elevato. 
    2. Fermi restando i criteri di cui al comma 3  dell'art.  30,  il
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina  i
casi in cui possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici
e strutture con scopi  specifici  e  obiettivi  determinati,  per  le
ipotesi  in  cui,  in  relazione  a  particolari  programmi,   emerga
l'opportunita' o la necessita' di gestire e coordinare  unitariamente
o in forma interdisciplinare, per il loro  rilievo  strategico  o  il
significativo impatto sull'utenza, attivita' e compiti distinti. 
    3. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita'  previsti  dalla
legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi,
possono essere costituiti uffici posti alle  dirette  dipendenze  del
Sindaco,   della   Giunta   o   degli   Assessori   per   coadiuvarli
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite,  il  cui  organico  e'
costituito da dipendenti capitolini ovvero da  collaboratori  assunti
con contratto a tempo determinato e che non abbiano  con  i  titolari
delle predette cariche relazioni di parentela  o  affinita'  fino  al
terzo grado o rapporti di vincolo affettivo. 
    4. Nell'ambito dell'unita' di Roma  Capitale,  l'articolazione  e
l'organizzazione degli uffici e dei servizi dei Municipi  e'  oggetto
di specifica disciplina, idonea a garantire  l'autonomo  ed  efficace
esercizio delle funzioni loro attribuite. 
    5.  La  dotazione  organica  e'   determinata   per   contingenti
complessivi delle categorie e dei profili professionali,  allo  scopo
di garantire il  maggior  grado  di  flessibilita'  distributiva,  in
funzione  delle  esigenze  di  adeguamento  degli  organici  e  delle
strutture ai compiti da svolgere e ai programmi da attuare.