Art. 33. 
 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il Sindaco, motivando  la  decisione,  puo'  nominare,  previa
deliberazione della Giunta Capitolina, un direttore  generale  al  di
fuori della dotazione organica e con contratto a  tempo  determinato,
secondo i criteri stabiliti dal  Regolamento  sull'ordinamento  degli
uffici e dei  servizi,  con  il  compito,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'ordinamento, di attuare gli indirizzi e gli  obiettivi
stabiliti  dagli  organi  di   governo   dell'Ente.   L'incarico   e'
revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina, e la durata
non puo' eccedere quella del mandato del Sindaco.