Art. 33. Direttore generale 1. Il Sindaco, motivando la decisione, puo' nominare, previa deliberazione della Giunta Capitolina, un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il compito, in conformita' a quanto stabilito dall'ordinamento, di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. L'incarico e' revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina, e la durata non puo' eccedere quella del mandato del Sindaco.